26/05/2023

Ulteriore taglio del cuneo fiscale: percentuali di riduzione da luglio a dicembre 2023

Il decreto lavoro (D.L. n. 48/2023) ha recentemente aumentato di 4 punti percentuali l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, introdotto dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per l’anno in corso, specificando che tale ulteriore percentuale si applichi per i soli periodi paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza alcun effetto sul rateo di tredicesima.

Per meglio comprendere l’intervento normativo in oggetto, occorre ricordare che la legge di Bilancio 2023 prevede che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nella misura di:
  • 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Sennonché, il decreto Lavoro ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il predetto esonero contributivo è riconosciuto nella misura di:
  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – il decreto Lavoro prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Conseguentemente, riportando quanto indicato dall’Inps nel Messaggio n. 1932/2023, si fa presente che in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero in oggetto troverà applicazione nella misura di :
  • 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
  • 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nella misura di:
  • 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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