FAQ

Formazione 4.0 - Sono un avvocato con 7 collaboratori. Rientro nella formazione 4.0?

Possono accedere al bonus Formazione 4.0 tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), indipendentemente:
  • dalla forma giuridica
  • dalla dimensione aziendale
  • dal settore economico
  • dal regime contabile
  • dalle modalità di determinazione del reddito

Non possono invece accedere al credito i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, ancorché occupino lavoratori dipendenti.

L'avvocato quindi in quanto lavoratore autonomo non rientra tra i destinatari dell'agevolazione.

Formazione 4.0 - Ditta individuale operante nel settore commerciale con 5 dipendenti. Accedo alla formazione 4.0 ?

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta per la formazione 4.0 destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo importanti novità che rendono la misura ancora più appetibile.
Possono accedere al bonus Formazione 4.0 tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), indipendentemente:


  • dalla forma giuridica
  • dalla dimensione aziendale
  • dal settore economico
  • dal regime contabile
  • dalle modalità di determinazione del reddito

In funzione di quanto sopra può accedere alla formazione 4.0

Formazione 4.0 - Ho 3 dipendenti assunti a tempo indeterminato ed 1 apprendista, accedo alla formazione 4.0 ?

Possono accedere al bonus Formazione 4.0 tutte le imprese, indipendentemente:
  • dalla forma giuridica
  • dalla dimensione aziendale
  • dal settore economico
  • dal regime contabile
  • dalle modalità di determinazione del reddito

I destinatari delle attività formative sono:
  • il personale dipendente, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato, purché di tipo subordinato, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;

Formazione 4.0 - Società con 3 tirocinanti - Accede alla formazione 4.0?

Si ricorda che sono esclusi dalla formazione:
  • i collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato;
  • i soci che percepiscono un compenso di natura parasubordinata;
  • l’amministratore e gli organi del Cda;
  • i tirocinanti;
  • i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione.

Formazione 4.0 - Quali sono le spese che fanno maturare il credito d'imposta?

Sono oggetto del credito d’imposta le seguenti spese:
  • Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  • È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione:
  • Personale dipendente: Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
  • Costo aziendale: Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.

Formazione 4.0 - Quando un'impresa si considera "in difficoltà" e quindi esclusa dalla formazione 4.0?

Sono, escluse dal credito d'imposta, le “imprese in difficoltà”, così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (Ue) n. 651/2014, ossia le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
  • nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/Ue (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  • nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/Ue;
  • qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  • qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

Nel caso di un'impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi due anni:
  1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (Ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Formazione 4.0 - Cosa si intende per "sanzioni interdittive"?

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 212), sono escluse dal beneficio fiscale anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/2001. In particolare, si tratta di:
  1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  3. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La successiva erogazione delle sanzioni interdittive comporta comunque la decadenza del beneficio, la quale è subordinata anche alla regolarità dell’impresa con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Formazione 4.0 - Le spese di formazione ammesse

La misura agevolativa è finalizzata, ad incentivare la formazione del personale ed è stata inserita nel piano Industria 4.0; pertanto, i corsi finanziati dalle imprese devono soddisfare determinati requisiti, non potendo computare ai fini della determinazione del credito d’imposta le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione (articolo 1, comma 49 della legge 205/2017). In particolare, in base al disposto del comma 48 della legge di Bilancio 2018 la formazione che consente l'ammissione al beneficio è quella finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze sulle tecnologie previste dal Piano 4.0 destinata al solo personale dipendente.

Tra le attività ammissibili il Legislatore ha individuato quelle, come si accennava, «svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A».

Formazione 4.0 - La formazione “on line” o “e-learning”

In merito ai luoghi di svolgimento dell’attività di formazione non sono previsti specifici vincoli ai fini dell’agevolazione; infatti, ci si era chiesto se valessero solo i corsi in aula o anche i corsi e le lezioni on line. A tale quesito ha risposto il Mise con la citata circolare 3 dicembre 2018, precisando che sono ammesse anche «le attività formative … organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”».

Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Secondo il Mise, agli effetti della concessione dell’agevolazione, l’utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente.

Formazione 4.0 - La definizione di personale dipendente

La definizione di “personale dipendente” assume rilevanza in quanto è un parametro per la determinazione del credito d’imposta spettante. Come precisato dall’articolo 3 del decreto 4 maggio 2018 per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e i titolari di un contratto di apprendistato. In merito a quest’ultima particolare tipologia di forma lavorativa, va precisato che non tutte le attività di formazione previste nel contratto danno diritto al credito, ma solamente quelle riferite a tecnologie abilitanti.

Dal tenore letterale della norma, rimangono esclusi, quindi, i soggetti che intrattengono rapporti di natura diversa con le imprese, come, per esempio, i titolari di collaborazioni coordinate e continuative e ancor più, naturalmente, i titolari di partita Iva che collaborano con le imprese.

Infine, va precisato che l'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta. In altri termini, l’eventualità che alle ore formative “certificanti” partecipino anche lavoratori non dipendenti non pregiudica l’accesso all’agevolazione solo in riferimento ai dipendenti.

Un’importante novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020, la quale conferisce rilevanza, ai fini della misura spettante del beneficio, ai lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati di cui al Dm Lavoro e Politiche sociali 17 ottobre 2017.

Si definiscono “lavoratori svantaggiati” coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:
  • «non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Tuir;
  • «avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni»;
  • «non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello Isced 3) o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito» ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
  • «avere superato i 50 anni di età» ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età;
  • «essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico» ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir;
  • «essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo/donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato» ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo/ donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;
  • «appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile» ovvero coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.

Sono “lavoratori molto svantaggiati” quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
  • è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera a);
  • è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui al numero 1), lettere da b) a g).

Formazione 4.0 - La certificazione dei costi

Per coloro che intendono avvalersi dell’agevolazione si richiede, ai fini dell'ammissibilità al beneficio, la certificazione dei costi di formazione da parte di uno dei soggetti indicati dalla norma, ossia:
  1. dal soggetto incaricato alla revisione legale, qualora presente; ovvero
  2. da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali o da una società di revisione, qualora nell’impresa non sia presente tale figura.

Sono esenti da tale adempimento solole imprese con bilancio revisionato. Se, invece, le imprese non sono soggette all’obbligo di revisione legale dei conti, devono comunque richiedere la certificazione dei costi a un revisore o a una società di revisione esterna; tuttavia, possono computare nel credito d’imposta le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

Anche in capo al soggetto attestatore sono posti alcuni obblighi; infatti, nell’assunzione dell’incarico, il revisore deve osservare i principi di indipendenza . Inoltre, la norma prevede che nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che, nell’esecuzione degli atti per il rilascio della predetta certificazione, incorra in colpa grave si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 64 del Codice di procedura civile, rubricato «Responsabilità del consulente».

Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.

Formazione 4.0 - Sono il titolare di una piccola impresa posso accedere alla formazione 4.0 per i miei dipendenti?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Formazione 4.0 - Tra i miei dipendenti vi sono alcuni collaboratori non titolari di una rapporto di lavoro subordinato. posso partecipare alla formazione?

Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma 1.
L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta .

Formazione 4.0 - Come e da quando è utilizzabile il credito d'imposta maturato?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo articolo 6. Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile indicate al comma 2 si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.

Formazione 4.0 - Chi deve rilasciare la certificazione che attesti il sostenimento delle spese?

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Formazione 4.0 - Quali sono i lavoratori particolarmente "svantaggiati" e molto "svantaggiati"?

La misura dell’agevolazione, fermi restando i limiti massimi annuali, è aumentata al 60% per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in commento rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Per individuare le caratteristiche che qualificano un lavoratore dipendente come “svantaggiato” o “molto svantaggiato” occorre far riferimento alle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. Tale decreto, sostituisce quello precedente del 20 marzo 2013 in funzione del nuovo Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell’articolo 31, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015.
Si definisce lavoratore svantaggiato colui che si trova in una delle seguenti condizioni:
  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In particolare, si fa riferimento a quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi:
    • non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
    • hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR;
  2. avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non avere conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore, una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale (rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione - ISCED 3) o, pur avendo conseguito una delle sopra citate qualificazioni da non più di due anni, non si ha avuto un primo impiego regolarmente retribuito così come definito al punto 1;
  4. aver compiuto 50 anni di età;
  5. aver compiuto 25 anni di età e sostenere da soli il nucleo familiare con una o più persone a carico, ai sensi dell’articolo 12 del TUIR;
  6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, individuata annualmente sulla base dei dati ISTAT come previsto dal DM 16 aprile 2013, e far parte di una minoranza etnica di uno Stato membro così come analizzata al successivo punto 7;
  7. appartenere alle minoranze linguistiche:
    • storicamente insediate sul territorio italiano secondo le disposizioni della Legge n. 482/1999;
    • che risultano ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti.

Tuttavia, in tale fattispecie, il lavoratore deve dimostrare la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa, al fine di aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.
Rientrano, invece, nella categoria di lavoratori molto svantaggiati coloro che:
  • sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito, così come definito al punto 1;
  • sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni o appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro secondo quanto esposto al punto 7.

Formazione 4.0: sicurezza dei luoghi di lavoro come ulteriore requisito

Per accedere al credito di imposta 4.0 è necessario essere in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?
SI. Il sito del Ministero dello Sviluppo Economico riporta la seguente disposizione: “La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.
Per essere in regola con la sicurezza è necessario:
  1. Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi;
  2. Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  3. Nominare il Medico Competente;
  4. Nominare gli addetti alle emergenze: addetto antincendio e addetto primo soccorso;
  5. Nominare l’RLS o l’RLST;
  6. Programmare e completare i corsi di formazione obbligatoria;
  7. Consegnare ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale.

Formazione 4.0 - La regolarità contributiva certificata dal DURC, quando deve esistere? Al momento dell'avvio della formazione?

Il requisito del DURC regolare, previsto per tutti gli incentivi cd. 4.0, deve sussistere al momento della presentazione del modello F24 in compensazione.
La norma di riferimento (articolo 1, comma 212, legge 27 dicembre 2019, n. 160) recita:
L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.”.
L’effettiva fruizione non può non essere considerata quale utilizzo del credito. E’ in tale momento che si utilizzano “fondi pubblici”.
Non appare considerare l’effettiva fruizione il momento della certificazione. A tal proposito la norma non richiede al revisore di verificare la regolarità del DURC, bensì esclusivamente “l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa” (articolo 6 DM 4 maggio 2018 emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e del lavoro e delle Politiche sociali).
Invero, non appare ragionevole ammettere all’agevolazione un impresa con un DURC regolare alla data della certificazione che poi, per ipotesi, ometta tutti i successivi versamenti.

F.N.C - Un’impresa svolge attività sanitaria con conseguente applicazione del pro rata ai fini della detrazione dell’iva assolta sugli acquisti. Ha posto in essere un progetto di formazione che ha i requisiti di ammissione al credito di

La mancata detrazione dell’iva assolta sugli acquisti ha implicazioni di natura fiscale ai fini delle imposte sui redditi e della determinazione del valore della produzione assoggettabile all’IRAP.
L’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto può conseguire a divieti di natura oggettiva, cioè che afferiscono al bene, ovvero al servizio, acquistato, nonché a situazioni di tipo soggettivo, che attengono al tipo di attività posta in essere dal contribuente.
Le ragioni oggettive della mancata detrazione dell’iva sono disciplinate dall’articolo 19-bis 1 del DPR 633/1972. L’indetraibilità soggettiva, conseguente al contemporaneo (nel periodo di imposta di riferimento) svolgimento da parte del contribuente di operazioni attive esenti, come nel caso dell’esercizio dell’attività sanitaria, e di operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili e/o non imponibili), determina l’insorgenza di un pro rata di detraibilità ex art. 19, comma 5, del DPR 633/1972, calcolato secondo la previsione dell’articolo 19-bis del DPR 633/1972.
L’iva non detratta diviene un costo, che a seconda delle ragioni della mancata detrazione, può costituire
  • un onere accessorio del costo deducibile ai sensi dell’articolo 110 del TUIR;
  • un costo generale di esercizio deducibile ai sensi dell’articolo 109 del TUIR.

Sono riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 110 citato i casi di indetraibilità oggettiva, nonché quelli da pro rata di totale indetraibilità (detrazione pari allo 0%). L’AdE è intervenuta con diversi documenti di prassi in tal senso (tra le altre circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009; risoluzione n. 297/E del 12 settembre 2002; circolare n. 137/E del 15 maggio 1997, punto 15.12).
Nel caso di iva indetraibile in conseguenza di un pro rata di detraibilità diverso da zero, ricorre la fattispecie di cui all’articolo 109 del TUIR, quindi l’imposta non detratta non è un onere accessorio e non determina un incremento del costo.
L’incremento del costo per effetto della indetraibilità dell’iva contribuisce alla formazione della base di calcolo del credito di imposta che matura in conseguenza del sostenimento di quel costo.
Non esiste un riferimento diretto al credito di imposta di cui al quesito, tuttavia sulla base delle indicazioni di carattere generale sopra richiamate si ritiene che l’iva non detratta in conseguenza di un pro rata di detraibilità pari a zero, pertanto imputata al costo al quale afferisce, nel caso di specie i servizi di consulenza relativi al progetto di formazione agevolato ai sensi della normativa di cui al quesito, contribuisca al calcolo del credito di imposta.

F.N.C - Relativamente alla formazione erogata in modalità FAD sincrona e in presenza quale è la percentuale minima di presenza affinché tale corso sia ritenuto valido ai fini della rendicontazione?

A fini della inclusione del percorso di sviluppo di competenze di un lavoratore entro la richiesta di saldo presentata, è necessario che il lavoratore abbia ottenuto in esito al percorso di sviluppo delle competenze il documento di attestazione/certificazione delle stesse acquisite come previsto dall’Avviso.

F.N.C - In merito al punto “Apprendimenti conseguiti” del format 7, è sufficiente che sia indicato il solo punto “standard di apprendimenti definiti da quadri di riferimento delle competenze settoriali”?

È possibile omettere il riferimento all’Atlante solo per le competenze trasversali (es. competenze linguistiche) e per le soft skills che non trovano riferimento nell’Atlante (cfr. nota n. 1 allegato 7 “Format Attestato”). Per queste tipologie di risultati dell’apprendimento possono essere indicati i riferimenti disponibili nel Repertorio nazionale e regionale e/o gli standard di apprendimento definiti dai Quadri di riferimento comunitari delle competenze settoriali.
Al fine di agevolare l’iter di istruttoria dell’istanza e della richiesta di saldo, si consiglia di descrivere il percorso di sviluppo delle competenze secondo le modalità di messa in trasparenza/certificazione delle competenze della regione di competenza o in alternativa, nel caso in cui il percorso si concluda con attestato, secondo le modalità di attestazione previste dall’Allegato 6 e dall’Allegato 7 dell’Avviso.

F.N.C - In merito ai progetti approvati, è possibile dopo l’approvazione provvedere a fornire l’indicazione con un raccordo?

Qualora si tratti di competenze trasversali (es. competenze linguistiche) e di soft skills che non trovano riferimento nell’Atlante è possibile effettuare l’indicazione attraverso un raccordo con gli standard di apprendimento definiti dai Quadri di riferimento comunitari delle competenze settoriali.

F.N.C - In merito ai corsi che sono risultati necessari all’impresa ma per i quali non sia possibile indicare un quadro di riferimento sarà sufficiente indicare i contenuti riportati nei progetti approvati?

Come specificato nell’allegato 6 “Set minimo delle informazioni” e nell’allegato 7 “Format Attestato” è possibile descrivere attività e/o competenze dei percorsi non ricomprese nel Repertorio e nell’Atlante rispettando però le “logiche” (competenze o attività) del Repertorio e dell’Atlante. Per quanto riguarda la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo, quando i risultati dell’apprendimento sono riferiti a competenze tecnico- professionali deve essere sempre indicato il riferimento all’Atlante. Si può omettere il riferimento all’atlante solo per le competenze trasversali (es. competenze linguistiche) e per le soft skills che non trovano riferimento nell’Atlante. Per queste tipologie di risultati dell’apprendimento possono essere indicati i riferimenti disponibili nel Repertorio nazionale e regionale e/o gli standard di apprendimento definiti dai Quadri di riferimento comunitari delle competenze.

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