19/07/2023

Tax credit formazione 4.0: gli errori documentali costituiscono violazioni sostanziali

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto MISE 4 maggio 2018, attuativo del credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’articolo 1 commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017, per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare:
  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte,
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia,
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le violazioni connesse all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, anche laddove la sanzione amministrativa sia determinata in misura fissa, ad esempio in caso di omessa presentazione di un F24 a zero, poiché incidono sul versamento dei tributi, nonché le irregolarità nella documentazione richiesta per fruire dei tax credit, costituiscono violazioni sostanziali.
Pertanto, nel caso in cui vengano commessi degli errori negli obblighi documentali, in quanto violazione sostanziale, non sarà possibile fruire della regolarizzazione delle irregolarità formali di cui all’articolo 1 commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023 n.197/2022, secondo cui possono essere regolarizzate le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVAe dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. Si tratta, per lo più, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Di conseguenza, l’unica strada percorribile per sanare l’errore commesso è il riversamento del credito utilizzato fruendo del ravvedimento operoso, ovviamente nel caso in cui la violazione non sia già stata contestata.
Tuttavia, considerato che l’attività di formazione è stata realmente esplicata, è applicabile la sanzione di cui all’articolo 13 comma 4 del D.Lgs. n.471/1997 prevista in caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, pari al 30% del credito utilizzato.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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