12/10/2021
STP- possibilità di fruizione del bonus beni strumentali e mezzogiorno
La società tra professionisti (S.T.P.) in quanto produttrice di reddito di impresa può accedere al bonus beni strumentali di cui all’articolo 1, co. 1051-1063 della L. 178/2020 e al bonus mezzogiorno di cui all’articolo 1, co. 98-108 della L. 208/2015. Tuttavia, dovrà fare attenzione al rispetto - attraverso il cumulo delle stesse - del limite del costo sostenuto per l’investimento, considerando anche il beneficio connesso all’irrilevanza fiscale del credito d’imposta per beni strumentali.
Il tema della qualificazione del reddito prodotta da una Società tra professionisti collegata alla possibilità di accedere cumulativamente alle agevolazioni suesposte, pur essendo già consolidato viene più volte discusso. L’Agenzia delle entrate, per esempio, ritorna sull’argomento mediante la risposta ad interpello n. 600 del 16 settembre 2021.
Società tra professionisti - In primis si ricorda che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci e l’ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, sempreché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Tali società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.
Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Pertanto, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando determinante a tale scopo il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).
L’incertezza legata alla fruizione – Nel secondo quesito presente nella citata risposta, traspare l’intenzione della S.T.P. ad acquistare attrezzature e macchinari ad alto contenuto tecnologico fruendo di entrambe le agevolazioni. Il dubbio di fruizione della Società è legato non solo alla tipologia del reddito prodotto ma anche alla forma societaria. Il tal senso, il Fisco mette in evidenza che entrambe le normative annoverano tra i soggetti beneficiari tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Pertanto, il dubbio legato alla possibilità di poter fruire o meno di entrambe le agevolazioni non persiste.