04/05/2021

Rimediare alle irregolarità per generare finanza attraverso i crediti di imposta e l’incasso dalla PA

I crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0 rappresentano un’allettante occasione per le imprese per investire, innovarsi e generare finanza attraverso i bonus fiscali utilizzabili in compensazione.
Le misure contenute nel Piano sono:
  • il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari e 4.0 (articolo 1, commi da 185 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  • il credito di imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design (articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 e articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

il credito d’imposta formazione 4.0 (articolo1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.).
Il Legislatore, tuttavia, al fine di evitare che le imprese con pendenze contributive nei confronti dello Stato utilizzino fondi pubblici attraverso la compensazione orizzontale in F24, al fine della fruizione dei crediti di imposta 4.0, ha prescritto il possesso del DURC regolare.
In particolare, tale puntualizzazione è rinvenibile nell’articolo 1 della L. 160/2019 ai seguenti commi:
  • 186 per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali;
  • 199 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design;
  • 212 per il credito d’imposta formazione 4.0.

La fruizione dell’agevolazione, rectius del credito di imposta, coincide con l’utilizzo in compensazione orizzontale mediante il modello F24.
I crediti di imposta in parola, secondo la disposizione del comma 191, dell’articolo della L. 160/2019, non sono soggetti:
  • al limite di utilizzo di 250.000 euro dei crediti da indicare nel quadro RU (articolo 1, comma 53, della L. 244/2007);
  • al massimale di utilizzo in compensazione pari a 700.000 (articolo 34 della L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione in presenza di ruoli relativi alle imposte erariali e relativi accessori scaduti di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31, DL 78/2010).

Per poter accedere alla compensazione, nel caso di omissioni contributive, l’impresa inadempiente deve, prima di inviare telematicamente il modello F24 con cui si utilizza il credito d’imposta in compensazione, procedere alla regolarizzazione in via amministrativa nei confronti dell’INPS, ovvero, a seconda dello stato dell’azione di recupero coattivo dei versamenti omessi, nei confronti dell’Agente della Riscossione, attraverso l’ottenimento di un piano di rateizzazione, quindi procedere ad effettuare la relativa richiesta, pagare la prima rata, nonché le successive sino alla richiesta del DURC.
Se la rateizzazione è concessa in via amministrativa dall’INPS, con conseguente pagamento delle rate con il modello F24, i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione per pagare le residue rate del piano di rateizzo.
Nel caso in cui la rateizzazione sia relativa ad una cartella per debiti contributivi emessa dall’AdER non è possibile l’utilizzo in compensazione mediante l’F24 accise (codice tributo RUOL).
La regolarizzazione attraverso la rateizzazione consente anche di evitare il meccanismo compensativo previsto dall’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice degli appalti), in ossequio al quale “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (…), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
L’incasso di somme da parte della pubblica amministrazione può, secondo la previsione di cui all’articolo 48-bis del DPR 602/1973, essere inibito anche dalla presenza di inadempienze rispetto ai versamenti dovuti a seguito della notifica di una o più cartelle per un importo superiore a 5.000 euro.
Come precisato dalla circolare del MEF n. 22 del 29 luglio 2008, emessa per fornire i primi chiarimenti relativi al DM n. 40 del 18 gennaio 2008, relativo all’attuazione delle disposizioni del citato articolo 48-bis, nel caso in cui sia stata richiesta ed accordata una dilazione di pagamento della cartella ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, non trova applicazione il previsto meccanismo di blocco del pagamento.
Ricordiamo che le rate delle cartelle relative a tributi erariali possono essere compensate con i crediti di imposta di natura erariale, quindi anche con quelli citati. In tal caso si deve comunicare l’avvenuta compensazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso il modello RC1.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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