05/05/2021

Requisiti per accedere alla formazione 4.0: il check up aziendale in materia di sicurezza

Anche per il 2021 è operativo il credito d'imposta finalizzato al supporto della trasformazione digitale delle imprese: dal MISE arriva il riepilogo delle istruzioni per fruire dell'agevolazione, l'aliquota riconosciuta e l'importo massimo del beneficio e fra i requisiti rimane confermata la regolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come possiamo verificare di essere effettivamente in regola?
Le analisi che dobbiamo compiere sono di due tipi:
A. Verificare di aver gestito correttamente gli step definiti dal D.Lgs. 81/2008;
B. Verificare che gli adempimenti svolti siano ancora attuali, attraverso una checklist di controllo.

Passaggio 1: gli step definiti dal D.Lgs. 81/2008:
1. Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta di una fotografia della realtà aziendale, mappa i rischi per la sicurezza, per la salute e trasversali tipici dell’azienda.
2. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); è la figura che coordina tutte le attività riguardanti la tutela della sicurezza in azienda.
3. Organizzazione della sorveglianza sanitaria, nominandone il responsabile, ovvero il Medico Competente (MC); il medico competente si occuperà del piano di sorveglianza sanitaria, definendone prassi, scadenze, periodicità dei sopralluoghi e tipologia di visite mediche a cui adibire i lavoratori.
Questo obbligo si configura se dal DVR emerge che l’attività comporta potenziali rischi per la salute.
4. Nomina degli addetti alle emergenze, ovvero addetto/i antincendio e addetto/i al primo soccorso.
5. Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); si tratta sempre di un lavoratore dipendente e viene nominato dai colleghi di lavoro per elezione; può decidere se accettare o meno la nomina ed in caso di rifiuto l’RLS aziendale sarà sostituito dall’ RLS territoriale, che può essere un rappresentante sindacale o un referente dell’ Ente Bilaterale di categoria.
6. Definizione dei piani di informazione, formazione e (ove previsto) addestramento-
7. Distribuzione dei dispositivi di protezione individuale; sono veri e propri strumenti di lavoro obbligatori e hanno una funzione protettiva contro eventuali infortuni, sono individuati dal DVR.

Passaggio 2: la check list di controllo per la verifica periodica degli adempimenti:
1. Sottoporre a verifica:
a. Vie di fuga e uscite di emergenza, per verificare che siano sgombre e correttamente manutenute;
b. Accessi liberi ai sistemi antincendio (estintori, manichette, ecc.) e loro manutenzione periodica, per verificare la corretta gestione delle scadenze e delle attività di collaudo;
c. Eventuali nuovi impianti, per verificare che siano correttamente ricompresi nel DVR e corredati di apposite certificazioni;
d. Eventuali nuovi lavoratori in azienda, per verificare che siano stati sottoposti a (eventuale) visita medica e formazione/informazione/addestramento;
e. Eventuali nuovi luoghi e postazioni di lavoro, per verificare che siano a norma e siano state regolarmente ricomprese nel DVR;
f. Eventuali nuovi prodotti impiegati in azienda, per verificare la corretta gestione del rischio chimico;
g. Uso corretto dei DPI;
h. Eventuali attività di formazione e/o corsi da intraprendere (es. rinnovo per carrellisti, addetti al primo soccorso, ecc.)

2. Il datore di lavoro e/o l’RSPP inoltre:
a. Interpella l’RLS nel caso ci fosse necessità;
b. Interpella i lavoratori nel caso ci fosse necessità;
c. Prende visione della documentazione richiesta in preparazione alò sopralluogo;
d. Documenta situazioni da migliorare;
e. Redige un piano di adeguamento o di miglioramento;
f. Redarguisce ed eventualmente formalizza con azioni disciplinari in loco eventuali comportamenti non conformi.
Gli adempimenti sopra descritti, oltre a essere necessari per poter accedere alla formazione 4.0, sono un vero e proprio obbligo normativo sancito non soltanto dal D.Lgs. 81/2008, ma anche dalla Costituzione (articolo 41) e dal Codice Civile (articolo 2087).
Il mancato rispetto delle norme di cui sopra prevede sanzioni anche in assenza di un evento dannoso, quale un infortunio o una malattia professionale.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 sono sempre di natura penale oltre che amministrativa e tutti i soggetti della sicurezza (compresi i lavoratori ed escluso solo l’ RLS) sono passibili di sanzioni per inadempienza.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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