30/05/2023

Redditi 2023: il bonus formazione 4.0

L’esposizione in dichiarazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che sostengono spese di formazione 4.0 interessa i quadri di determinazione del reddito, del valore della produzione ai fini IRAP, il quadro RU ed il quadro RS.

Per espressa previsione normativa il bonus non è imponibile ai fini delle imposte dirette, né concorre alla determinazione della base imponibile IRAP. Non rileva, inoltre, ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, ad eccezione degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale (art. 61 e 109, co. 5, TUIR).

Le imprese in contabilità ordinaria, pertanto, per sterilizzare l’effetto fiscale del contributo contabilizzato rispetto al reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione da assoggettare ad IRAP, devono operare una variazione in diminuzione.

Nel quadro RF dei modelli redditi, considerato che non è previsto uno specifico rigo tra le variazioni in diminuzione, né uno specifico codice tra quelli relativi al rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione”, l’esclusione dall’imponibile del bonus in parola viene operata nel citato rigo con il codice residuale “99”.

Nemmeno il modello IRAP prevede una puntuale evidenza della variazione in diminuzione in parola, pertanto, per le società di capitali si procederà all’annotazione nel rigo IC57 “altre variazioni in diminuzione” con il codice residuale “99”.

Per le società di persone che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis del D. Lgs. 446/1997 abbiano optato per la tassazione da bilancio secondo le regole dell’articolo 5 del citato decreto, la variazione in diminuzione andrà evidenziata nel rigo IQ35.

Per le imprese in contabilità semplificata, considerato che i valori da riportare nel quadro RG sono assunti nel loro importo fiscalmente rilevante, nonché, altresì, che il bonus in esame nonì2 imponibile ai fini delle imposte sui redditi, si evidenzia che l’importo dell’agevolazione non viene riportato nel citato quadro.

Le imprese beneficiarie devono indicare il credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento della dichiarazione reddituale nel quadro RU. Il codice da riportare nel rigo RU1 è “F7”.

Nella sezione I possono inoltre essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU6 va esposto l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione: il codice tributo da utilizzare per la compensazione è “6897”.

Ricordiamo che
  • per la fruizione del bonus non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi nel cui quadro RU dev’essere esposto il credito;
  • non si applica il limite di 250mila euro relativo ai crediti di imposta esposti nel quadro RU del modello dichiarativo (articolo 1, comma 53, L. 244/2007);
  • non si applica il limite di 2 milioni di euro ordinariamente previsto per la compensazione di imposte e contributi (articolo 34, L. 388/2000);
  • non subisce il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31, D.L.78/2010).
Dev’essere, inoltre, compilata la sezione IV rigo RU110, che quest’anno richiede un maggior numero di informazioni. Occorre riportare:
  • nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
  • colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
  • nella colonna 3, l'importo totale delle spese sostenute per attività di formazione, pari alla somma delle colonne da 4 a 7;
  • nella colonna 4, l'importo relativo alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, di cui alla lettera a) dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • nella colonna 5, l'importo relativo costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, di cui alla lettera b) dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità di cui alla lettera a) dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • nella colonna 6, l'importo relativo ai costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, di cui alla lettera c) dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • nella colonna 7, l'importo relativo alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, di cui alla lettera d) dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • nella colonna 8, se le attività di formazione sono state erogate da soggetti interni (codice 1) o esterni (codice 2) all'impresa oppure da entrambi i soggetti (codice 3);
  • nella colonna 9, la tecnologia abilitante individuata dalle lettere da a) a m) dell'articolo 3 del DM 4 maggio 2018 (nel caso in cui l'impresa le attività di formazione abbiano riguardato più tecnologie di cui al citato articolo 3, inserire la tecnologia maggiormente rilevante in termini di ore di formazione).
Le istruzioni precisano che i soggetti che hanno sostenuto le predette spese nell'anno 2021 sono tenuti ad indicare nel rigo RU156 i dati corrispondenti alle colonne da 3 a 9 riferiti all'anno 2021.

A partire dai modelli redditi 2023, inoltre, le imprese beneficiarie del credito di imposta in parola devono procedere alla compilazione anche del rigo RU150 destinato all’indicazione dei dati del titolare effettivo. I dati devono essere forniti per il periodo di imposta 2022 e per i due precedenti, ove si sia beneficiato del credito (v. Novità SC 2023: l’indicazione del titolare effettivo nel quadro RU sul Quotidiano del 15 marzo scorso).

Una ulteriore novità è costituita dall’obbligo di compilare il rigo RU151 destinato alla verifica del divieto di doppio finanziamento (v. Novità SC 2023: la verifica del divieto di doppio finanziamento sul Quotidiano del 20 marzo scorso). Per verificare il rispetto di tale divieto, qualora il contribuente abbia beneficiato del bonus formazione 4.0, deve indicare nel citato rigo
  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
  • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono staticumulati;
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
Il credito d’imposta maturato secondo criteri di competenza dev’essere inoltre riportato nel quadro RS nella sezione Aiuti di Stato, rigo RS401 (codice aiuto “54”).
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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