31/08/2023

Presentata la piattaforma Siisl per la gestione del Supporto per la formazione e il lavoro e dell’Assegno di inclusione

Nella mattinata del 30 agosto 2023 è stata presentata in conferenza stampa la piattaforma Siisl - Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione lavoro nella gestione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), che debutterà ufficialmente venerdì primo settembre.

La prima a partire sarà la parte di piattaforma dedicata al Supporto per la formazione e il lavoro, il primo strumento di politica attiva che va a sostituire il Reddito di cittadinanza, rivolto alla formazione dei soggetti occupabili di età compresa tra i 18 e i 59 anni.

"Questa piattaforma è un omaggio a Marco Biagi, che considero ancora il più visionario, il più importante riformista in tema di lavoro. "E' la prima pietra. Poi ci sarà la costruzione del percorso per l'Assegno di inclusione (Adi)", in vigore dal primo gennaio 2024. Queste le parole del ministro del lavoro, Marina Calderone.

Con la nuova piattaforma Siisl si punta a creare una sinergia tra i vari attori del mondo del lavoro: le regioni, il ministero, l'Inps, i centri per l'impiego, le agenzie private per il lavoro, gli enti per la formazione. L'obiettivo è fare della piattaforma il luogo di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di formazione.

All’interno della piattaforma i beneficiari potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Da venerdì primo settembre sarà possibile fare la domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e il Ministro del lavoro chiarisce che non si tratterà di un click day. La procedura sarà attiva dalla mezzanotte e un secondo del 1° settembre 2023 e non esiste un problema di esaurimento delle risorse.

All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione e, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato avrà diritto ad ottenere un beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di dodici mensilità, non rinnovabili, mediante bonifico mensile da parte dell’INPS. L’importo erogato non è frazionabile nel mese.

Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto a aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni. In caso di mancata conferma dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dalla misura. Inoltre, il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro congrua. Nei casi di mancata accettazione, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio.

È considerata una congrua offerta di lavoro se:
  • a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  • b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi;
  • d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l’offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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