10/05/2023

Le sanzioni per omesso versamento tornano “umane”

Tra le novità introdotte dal decreto n.48 del 4 maggio 2023, il c.d. “decreto lavoro”, una delle più significative riguarda le sanzioni applicate ai datori di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori.

Nello specifico, l’articolo n.23, del D.L.48/2023 modifica il comma n.1-bis, articolo n.2 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983, che prevedeva, in seguito alla depenalizzazione del reato di appropriazione indebita, in caso di omesso versamento di importi trattenuti al lavoratore entro 10.000 euro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, a prescindere dall’importo della contribuzione non versata.

In conseguenza di ciò, paradossalmente, anche per mancato versamento di importi irrisori, ad esempio pari a 50 euro, la sanzione minima applicabile restava comunque pari a 10.000 euro, importo, tra l’altro, non diffidabile1 ai sensi dell’articolo n.13 del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, in virtù dell’applicazione dell’art.16, L. 689/1981.

La situazione è sempre stata a dir poco surreale ed al limite della costituzionalità, in quanto in contrasto con l’articolo n.3 della Costituzione, come anche stabilito dal Tribunale di Verbania nell’ordinanza del 13 ottobre 2022 Rg. n. 192/2022, in cui veniva evidenziato che l’individuazione del minimo nell'importo di 10.000 euro comporta un’evidente disparità di trattamento in ordine alle violazioni sotto soglia quando siano di importo particolarmente ridotto: “il trasgressore per un importo minimo oggetto della omissione, pari ad esempio ad Euro 100, anche nella irrogazione della sanzione amministrativa minima prevista dalla legge pari ad Euro 10.000 viene in realtà sanzionato per un importo che rappresenta il centuplo della propria violazione. Ciò con una evidente asimmetria di trattamento dei cittadini che, pure, violando con diversa gravità il precetto normativo, non vedono tale diversa gravità altrettanto diversamente ponderata e graduata nella determinazione della sanzione.

Finalmente tale mostruosità viene cancellata, modificando la modalità di determinazione della sanzione che ora sarà pari ad un importo «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso», recependo il principio costituzionale di proporzionalità.

Resta da capire a quali procedimenti potrà essere applicata la novella normativa; appare ragionevole ritenere che possa avvenire in tutti i casi in cui, pur essendo scaduti i termini di pagamento della sanzione ridotta (3 mesi dalla notifica dell’illecito), non sia stata ancora notificata ordinanza di ingiunzione o, ancora, nelle situazioni in cui pur essendo già definita l’ordinanza, vi è pendenza di giudizio per ricorso dovuto a richiesta di riduzione dell’importo richiesto dall’ente di previdenza per intervenuti pagamenti parziali, ma occorrerà attendere il recepimento del nuovo testo legislativo da parte dell’Inps.

Nel contempo, il c.2, art.23 del D.Lgs.48/2023, stabilisce che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Di fatto, quindi, si è ridotta la sanzione, ma si sono allungati considerevolmente i tempi a disposizione dell’Inps per la notifica, elevati dai 90 giorni inizialmente previsti a ben più di due anni.
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1Vedi circolare n.6 del 5 febbraio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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