20/06/2022

Le nuove modalità di accesso al Fondo nuove competenze

Lo scorso 10 giugno l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha definito, con il decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022, le nuove modalità per usufruire del Fondo nuove competenze, per le istanze già presentate entro il 30 giugno 2021. Il Fondo, approvato dal decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020, prevedeva come modalità di erogazione del contributo il pagamento, eseguito da INPS su richiesta di ANPAL, in due tranche, con l’anticipazione del 70% del contributo concesso all’atto dell’approvazione dell’istanza da parte di ANPAL, e, nei successivi 40 giorni, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, la richiesta del saldo del 30% da presentare dalla conclusione dei percorsi di formazione.

Il nuovo decreto, invece, prevede che dopo l’ammissione a finanziamento, l’impresa possa scegliere tra due differenti modalità di erogazione del contributo. Una prima possibilità prevede un anticipo del 40% dell’importo richiesto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La fideiussione, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito di Anpal, dovrà essere caricata, entro 60 giorni a decorrere dall’ammissione a finanziamento,
sull’apposito applicativo accessibile tramite MyANPAL, lo stesso già in uso per la gestione delle istanze di accesso al Fondo nuove competenze. Il restante importo sarà erogato all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo. In alternativa, si potrà versare l’intero importo in un’unica tranche, all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo.

La garanzia, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito ANPAL, potrà essere rilasciata da soggetti che posseggano alternativamente i requisiti previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall’art. 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dunque in caso di Banca iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia, impresa di assicurazione inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, o una società finanziaria inserita nell’elenco speciale, di cui all’art. 107 del d. lgs. N. 385/1993 presso la Banca d’Italia. I termini previsi per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze restano invece invariati, decorrendo dalla data di ammissione al contributo e con possibilità di proroga fino a 180 giorni dalla data di approvazione della domanda, da presentare tramite MyANPAL.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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