12/05/2021
La certificazione prevista in materia di bonus formazione e ricerca & sviluppo
Due tra i crediti di imposta 4.0 previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 impongono la certificazione contabile. Si tratta del credito d’imposta formazione (articolo1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.) e del credito di imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design (articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 e articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
In particolare, in riferimento al bonus formazione, il comma 53, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, precisa che “ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010”. Il comma 2, dell’articolo 6, del decreto 4 maggio 2018 emanato dal MISE di concerto con il MEF e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rappresenta il regolamento di attuazione della disciplina agevolativa in parola, precisa che per “per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro”.
L’analoga disposizione in ordine al bonus ricerca e sviluppo è contenuta nel comma 11, dell’articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, il quale sancisce che “ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010”.
I tratti comuni alle certificazioni in esame sono i seguenti:
Per entrambi i crediti di imposta in esame, a fronte del sostenimento delle spese per l’attività di certificazione contabile, esclusivamente le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, maturano un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro. In buona sostanza, in tal caso, qualora l’onorario del revisore non sia superiore a 5.000 euro per l’impresa la certificazione è a “costo zero”.
In materia di bonus formazione 4.0, come precisato dal comma 4, dell’articolo 5 del DM citato, le spese di certificazione ai soli effetti della maggiorazione del credito d’imposta, si considerano “sostenute” nello stesso periodo d’imposta agevolabile. In buona sostanza la parcella del revisore per l’attività che certifica i costi sostenuti nel 2020, anche se emessa nel 2021, concorre ad incrementare il credito di imposta 2020 utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021.
Per quanto concerne il bonus ricerca & sviluppo, la circolare AdE n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.6, precisa che il credito d’imposta conseguente alle spese di certificazione è fruibile dal giorno successivo al completamento dell’attività del certificatore, che avviene naturalmente l’anno successivo al sostenimento delle spese ammesse, quindi di maturazione del credito fiscale. Ciò nonostante, nel modello F24 quale anno di riferimento va indicato quello del credito di imposta “principale” ed andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione del bonus al quale la certificazione attiene.
Il contenuto della certificazione in tema di formazione 4.0 è chiarito dalla relazione illustrativa del decreto interministeriale del 4 maggio 2018, la quale in commento all’articolo 6 del DM precisa che l’attività consiste nel controllo dell’effettività delle spese che determinano la maturazione del bonus e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dal beneficiario della misura agevolativa.
Per quanto concerne l’attività del revisore in ordine al bonus ricerca e sviluppo i chiarimenti sono contenuti in diversi documenti di prassi.
Il MISE con la circolare 15 febbraio 2019, n. 38584 ha opportunamente precisato “che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.
L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 3.1, ha richiamato la citata prassi del MISE, ha puntualizzato che il revisore deve accertarsi della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta e che nello svolgimento di tale attività non può affidarsi alle tecniche di campionamento, bensì deve procedere al controllo totale della documentazione. Precedenti interventi di prassi di fonte erariale sono rappresentati dalle circolari n. 3/E del 16 marzo 2016 (prg. 7); n. 13/E del 27 aprile 2017; n. 10/E del 16 maggio 2018.
In particolare, in riferimento al bonus formazione, il comma 53, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, precisa che “ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010”. Il comma 2, dell’articolo 6, del decreto 4 maggio 2018 emanato dal MISE di concerto con il MEF e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rappresenta il regolamento di attuazione della disciplina agevolativa in parola, precisa che per “per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro”.
L’analoga disposizione in ordine al bonus ricerca e sviluppo è contenuta nel comma 11, dell’articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, il quale sancisce che “ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010”.
I tratti comuni alle certificazioni in esame sono i seguenti:
- anche in caso di bilanci sottoposti a revisione dev’essere rilasciata una certificazione specifica in riferimento al credito di imposta, vale a dire che la relazione di revisione al bilancio non è sufficiente all’assolvimento degli obblighi richiesti dalle normative sopra richiamate;
- il revisore incaricato in ipotesi di imprese beneficiarie non soggette alla revisione del bilancio dev’essere iscritto nella sezione A del registro non può certificare se è iscritto nella sezione B; La differenza tra le due sezioni è chiarita da una faq pubblicata sul sito del MEF: “Il Registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella “Sezione A” i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti. È invece collocato nella “Sezione B” il revisore legale che non ha in corso, o non li ha esercitati nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione. L’iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell’articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile. Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto”.
- il revisore incaricato dev’essere indipendente secondo i criteri ordinariamente fissati in materia di revisione legale, ciò implica che un professionista contabile iscritto alla sezione A del registro dei revisori non può rilasciare alcuna certificazione in favore dei propri clienti abituali, in quanto privo dei richiesti requisiti di indipendenza rispetto al beneficiario;
- il certificatore è soggetto alle responsabilità di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile.
Per entrambi i crediti di imposta in esame, a fronte del sostenimento delle spese per l’attività di certificazione contabile, esclusivamente le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, maturano un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro. In buona sostanza, in tal caso, qualora l’onorario del revisore non sia superiore a 5.000 euro per l’impresa la certificazione è a “costo zero”.
In materia di bonus formazione 4.0, come precisato dal comma 4, dell’articolo 5 del DM citato, le spese di certificazione ai soli effetti della maggiorazione del credito d’imposta, si considerano “sostenute” nello stesso periodo d’imposta agevolabile. In buona sostanza la parcella del revisore per l’attività che certifica i costi sostenuti nel 2020, anche se emessa nel 2021, concorre ad incrementare il credito di imposta 2020 utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021.
Per quanto concerne il bonus ricerca & sviluppo, la circolare AdE n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.6, precisa che il credito d’imposta conseguente alle spese di certificazione è fruibile dal giorno successivo al completamento dell’attività del certificatore, che avviene naturalmente l’anno successivo al sostenimento delle spese ammesse, quindi di maturazione del credito fiscale. Ciò nonostante, nel modello F24 quale anno di riferimento va indicato quello del credito di imposta “principale” ed andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione del bonus al quale la certificazione attiene.
Il contenuto della certificazione in tema di formazione 4.0 è chiarito dalla relazione illustrativa del decreto interministeriale del 4 maggio 2018, la quale in commento all’articolo 6 del DM precisa che l’attività consiste nel controllo dell’effettività delle spese che determinano la maturazione del bonus e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dal beneficiario della misura agevolativa.
Per quanto concerne l’attività del revisore in ordine al bonus ricerca e sviluppo i chiarimenti sono contenuti in diversi documenti di prassi.
Il MISE con la circolare 15 febbraio 2019, n. 38584 ha opportunamente precisato “che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.
L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 3.1, ha richiamato la citata prassi del MISE, ha puntualizzato che il revisore deve accertarsi della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta e che nello svolgimento di tale attività non può affidarsi alle tecniche di campionamento, bensì deve procedere al controllo totale della documentazione. Precedenti interventi di prassi di fonte erariale sono rappresentati dalle circolari n. 3/E del 16 marzo 2016 (prg. 7); n. 13/E del 27 aprile 2017; n. 10/E del 16 maggio 2018.