07/03/2021
La certificazione delle spese di formazione: cosa occorre attestare
Uno degli aspetti più delicati concernenti il credito d’imposta riguarda sicuramente il rispetto degli oneri documentali e dichiarativi. Ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 143 del 22 giugno 2018, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nel primo caso, qualora la società sia obbligata per legge alla revisione, il costo della certificazione, fino ad un massimo di 5.000 euro, concorre alla formazione del credito d’imposta.
Il tipo di lavoro richiesto al revisore in fase di certificazione viene dettagliato nella relazione illustrativa al decreto. Viene infatti precisato che l’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In tal senso, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, deve ritenersi che nella generalità dei casi l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio.
L’attestazione che deve essere effettuata dal revisore è quindi di tipo specifico, non sussumibile nella generale attività di certificazione del bilancio, operazione che per sua natura mal si concilierebbe con la necessità di garantire l’utilizzo del credito in tempi rapidi. Gli aspetti su cui ci si deve focalizzare, con ovvie conseguenze sulla documentazione da richiedere, sono due:
- la presenza in bilancio delle spese ammissibili (e dunque costo del personale, costo eventuale della certificazione, costi della piattaforma, costi di consulenza ecc) e la corrispondenza rispetto a quanto riportato nella documentazione che riepiloga il calcolo del credito;
- l’effettivo sostenimento delle spese di cui sopra, attestabile con una semplice contabile bancaria che evidenzi la movimentazione finanziaria.
Un altro aspetto cruciale riguarda il fatto che la documentazione e l’attestazione debbano essere prodotte prima dell’utilizzo in compensazione. Come chiarito dall’art. 5 del DM summenzionato, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile. Quest’ultima precisazione rappresenta un chiarimento da non sottovalutare, considerato che l’utilizzo in compensazione è ammesso a partire dal periodo successivo a quello di sostenimento delle spese e nella maggior parte dei casi il costo del revisore viene sostenuto nell’anno successivo a quello della formazione.