12/05/2021

La certificazione dei costi sostenuti per il bonus formazione 4.0 da parte delle imprese non soggette alla revisione legale dei conti.

Domanda - Un’impresa ha realizzato un progetto di formazione che ha i requisiti di ammissione al credito di imposta di cui alla legge 205/2017 (cd. bonus formazione 4.0).
Non essendo soggetta alla revisione legale dei conti come deve procedere per l’assolvimento dell’obbligo di certificazione dei costi previsto dalla norma agevolativa?

Risposta - Il comma 53, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018), precisa che quale requisito di ammissibilità alla misura agevolativa vi è la certificazione dei costi che concorrono alla maturazione del credito di imposta a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nel caso in cui l’impresa non fosse soggetta alla revisione legale dei conti comunque deve procedere ad ottenere la certificazione di cui sopra.
Il comma 2, dell’articolo 6, del decreto 4 maggio 2018 emanato dal MISE di concerto con il MEF e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rappresenta il regolamento di attuazione della disciplina agevolativa in parola, precisa che “per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
Il revisore che procede alla certificazione, quindi, dev’essere iscritto nel Registro tenuto dal MEF, pubblicamente consultabile, e, attenzione, dev’essere iscritto nella sezione A.
La differenza tra le due sezioni è chiarita da una faq pubblicata sul sito del MEF: “Il Registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella “Sezione A” i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.
È invece collocato nella “Sezione B” il revisore legale che non ha in corso, o non li ha esercitati nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione. L’iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell’articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile.
Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto”.
Il soggetto che assume l’impegno della certificazione, per espressa previsione normativa, confermata dal DM citato, deve rispondere ai requisiti di indipendenza ed obiettività fissati dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 39/2010. Ciò determina che un professionista contabile iscritto alla sezione A del registro dei revisori non può rilasciare alcuna certificazione in favore dei propri clienti abituali, in quanto privo dei richiesti requisiti di indipendenza rispetto al beneficiario.
A fronte del sostenimento delle spese per l’attività di certificazione contabile, esclusivamente le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, maturano un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro. In buona sostanza, in tal caso, per l’impresa la certificazione è a “costo zero”.
Come precisato dal comma 4, dell’articolo 5 del DM citato, le spese di certificazione ai soli effetti della maggiorazione del credito d’imposta, si considerano “sostenute” nello stesso periodo d’imposta agevolabile. In buona sostanza la parcella del revisore per l’attività che certifica i costi sostenuti nel 2020, anche se emessa nel 2021, concorre ad incrementare il credito di imposta 2020 utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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