01/10/2021
L’indicazione della norma agevolativa in fattura per il Bonus investimenti
L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il comma 1062 - ricalcando il comma 195, art. 1 della precedente legge di bilancio 2020 - sancisce che ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.
Mediante due risposte ad interpello inerenti al mese di ottobre 2020, il Fisco ha chiarito le modalità di annotazione in presenza di fattura cartacea ed elettronica. In particolare, nell’ipotesi di fattura originaria cartacea, è possibile apporre l’annotazione in modo indelebile attraverso timbro idoneo. Ulteriormente, qualora la fattura originaria fosse elettronica, il contribuente che intende beneficiare dell’agevolazione ha possibilità di scelta tra due alternative:
- è possibile stampare il documento apponendo sulla copia cartacea la scritta indelebile;
- può realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale, conservarla e, inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema di Reverse charge nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Indicazione della norma agevolativa – Attraverso il punto 8.1 della circolare 9/E pubblicata lo scorso luglio, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti sulla corretta indicazione della norma agevolativa secondo la Legge di bilancio 2021.
In primis, l’Agenzia ricorda che al punto 3.1 ivi compreso nella medesima circolare sono stati forniti chiarimenti in riferimento alla sovrapposizione delle discipline agevolative (legge di bilancio 2020 e 2021). In tal senso, per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20% – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021.
A questo riguardo, considerata l’eccessiva distanza temporale tra l’uscita della disposizione e l’uscita del chiarimento, non può escludersi che non sia stato indicato il corretto riferimento normativo nel caso di documenti già emessi, ovvero, anziché legge di bilancio 2021 sia stata indicata la legge di bilancio 2020.
In tale evenienza, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione.
Considerata l’uguaglianza degli obblighi di conservazione documentale previste in entrambe le leggi di bilancio citate, l’Agenzia ritiene che siano applicabili le indicazioni esposte negli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020. Si ricorda che in entrambi, il Fisco richiama la faq numero 10.15 rilasciata dal MISE, all’interno della quale è proposta un’ulteriore alternativa quale l’emissione di una nota di credito a storno della fattura priva del riferimento normativo seguita dalla successiva emissione di una nuova fattura integrata secondo la corretta disposizione normativa di agevolazione.