05/05/2021
L’attribuzione al socio di società di persone del credito d’imposta formazione 4.0
Domanda - Una società di persone ha realizzato un progetto di formazione che ha i requisiti di ammissione al credito di imposta di cui alla legge 205/2017 (cd. bonus formazione 4.0). Stante l’assenza di debiti fiscali e previdenziali propri della società, è possibile procedere al trasferimento del credito ai soci?
Risposta - Il progetto formativo di cui al quesito genera un credito di imposta utilizzabile, previa certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’impresa, ovvero, in caso di assenza dell’organo di revisione, di un revisore in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività fissati dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 39/2010, a partire dal 1° gennaio 2022, vale a dire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.
Non esiste una prassi dell’Agenzia delle Entrate espressamente riferibile al credito di imposta di cui al quesito, tuttavia esistono diversi documenti di fonte erariale che hanno affrontato l’argomento dell’assegnazione di un credito di imposta maturato da una società di persone ai soci.
Preliminarmente va precisato che il bonus formazione non può essere oggetto di cessione, tuttavia l’attribuzione ai soci non configura una cessione, piuttosto è una imputazione, come ad esempio avviene per le ritenute subite.
Già con la risoluzione n. 120/E del 18 aprile 2002, in materia di credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, l’Agenzia formulò due importanti precisazioni:
Con la risposta all’interpello n. 85 del 5 marzo 2020, in materia di credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente all’attribuzione del credito di imposta al collaboratore dell’impresa familiare ed ai soci delle società di persone, richiamando diversi documenti di prassi precedenti.
Si deve, pertanto, ritenere che esista un principio generale in base al quale per i soggetti cd. trasparenti di cui all’articolo 5 del TUIR, quindi anche la società di persone di cui al quesito, possono attribuire ai soci il credito di imposta maturato in capo ad essi.
Dell’attribuzione del credito al socio dovrà darsi evidenza nella dichiarazione della società di persone (indicazione del credito nel quadro RU e dell’attribuzione nella sezione VI) e del socio beneficiario dell’attribuzione.
Risposta - Il progetto formativo di cui al quesito genera un credito di imposta utilizzabile, previa certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’impresa, ovvero, in caso di assenza dell’organo di revisione, di un revisore in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività fissati dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 39/2010, a partire dal 1° gennaio 2022, vale a dire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.
Non esiste una prassi dell’Agenzia delle Entrate espressamente riferibile al credito di imposta di cui al quesito, tuttavia esistono diversi documenti di fonte erariale che hanno affrontato l’argomento dell’assegnazione di un credito di imposta maturato da una società di persone ai soci.
Preliminarmente va precisato che il bonus formazione non può essere oggetto di cessione, tuttavia l’attribuzione ai soci non configura una cessione, piuttosto è una imputazione, come ad esempio avviene per le ritenute subite.
Già con la risoluzione n. 120/E del 18 aprile 2002, in materia di credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, l’Agenzia formulò due importanti precisazioni:
- l’attribuzione ai soci delle società di persone deve essere ammessa, pena una discriminazione rispetto alle società di capitali;
- il reddito di partecipazione dei soci ha natura di reddito di impresa.
Con la risposta all’interpello n. 85 del 5 marzo 2020, in materia di credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente all’attribuzione del credito di imposta al collaboratore dell’impresa familiare ed ai soci delle società di persone, richiamando diversi documenti di prassi precedenti.
Si deve, pertanto, ritenere che esista un principio generale in base al quale per i soggetti cd. trasparenti di cui all’articolo 5 del TUIR, quindi anche la società di persone di cui al quesito, possono attribuire ai soci il credito di imposta maturato in capo ad essi.
Dell’attribuzione del credito al socio dovrà darsi evidenza nella dichiarazione della società di persone (indicazione del credito nel quadro RU e dell’attribuzione nella sezione VI) e del socio beneficiario dell’attribuzione.