29/06/2023

Investimenti in beni 4.0: completamento acquisti entro il 30 giugno

È fissato al 30 giugno 2023, il termine ultimo per effettuare gli investimenti in beni immateriali 4.0 confermati entro il 31 dicembre 2022, previa effettuazione del pagamento di acconti equivalenti al 20% del costo di acquisizione.
L’agevolazione – introdotta dall’articolo 1 commi da 184 a 197 della legge n.160/2010 (Legge di bilancio 2020) – è stata oggetto di varie modifiche normative. In primis, l’articolo1 commi 1051 – 1063 della Legge di bilancio 2021 (legge n.178/2020) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Sono state potenziate e diversificate le aliquote agevolative con l’incremento delle spese ammissibili e l’ampliamento dell’ambito applicativo. Successivamente, l’articolo 1 comma 44 della legge di bilancio 2022 ha esteso la disciplina del credito d’imposta al 2025.

Le modifiche normative sono intervenute anche sulla misura di tale agevolazione, infatti, l’articolo 21 del DL Aiuti n.50/2022 ha incrementato il costo di acquisizione dal 20 al 50% del costo di acquisizione per gli investimenti in beni immateriali 4.0. Il periodo temporale nel quale devono essere effettuati tali investimenti decorre dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ossia entro il 30 giugno 2023. Tuttavia, è necessario che entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Tale agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 1milione di euro pro capite per gli investimenti inerenti beni strumentali immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, di cui allegato B della legge n.232/2016, funzionali ai processi di trasformazione 4.0, fino al 2023. Altresì, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni, riconosciuti nel menzionato allegato B, attraverso soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

La possibilità di usufruire del credito d’imposta è riservata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. L’accesso a tale credito è precluso alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, destinatarie di sanzioni interdittive.

Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per quanto concerne l’utilizzo del credito, si ricorda che lo stesso è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo:
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0;
- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

Vuoi saperne di più?

Compila ora il form,
sarai ricontattato da un nostro operatore

contattaci subito