08/10/2021
Interconnessione e documentazione per beni 4.0
Dalla circolare n.4/E del 30 marzo 2017 emessa dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico “Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13 della legge 11 dicembre 2016, n.232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” si evince la definizione di interconnessione.
Con il termine interconnessione si indica la capacità di un bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.
L’articolo 1, della legge 178/2020, al comma 1062 disciplina che “Ai fini dei successivi controlli in relazione agli investimenti sia materiali che immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Qualora il costo unitario dei beni non superi 300 mila euro, anziché una perizia, può essere rilasciata una dichiarazione dal legale rappresentante in conformità al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Dalla citata circolare emerge che il contenuto della dichiarazione del legale e della perizia è lo stesso. Nel dettaglio, entrambe devono contenere:
Alla luce di ciò, dunque, per poter fruire del credito d’imposta per investimenti strumentali nuovi in conformità all’art.1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n.178, cd. 40, un’attestazione rilasciata dal fornitore non risulta sufficiente ad assolvere l’onere documentale richiesto dal comma 1062.
In conclusione, si ritiene che nonostante la sopra menzionata circolare sia stata emanata in relazione alla disciplina degli iper ammortamenti, dispone che il perito debba indicare la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.
Con il termine interconnessione si indica la capacità di un bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.
L’articolo 1, della legge 178/2020, al comma 1062 disciplina che “Ai fini dei successivi controlli in relazione agli investimenti sia materiali che immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Qualora il costo unitario dei beni non superi 300 mila euro, anziché una perizia, può essere rilasciata una dichiarazione dal legale rappresentante in conformità al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Dalla citata circolare emerge che il contenuto della dichiarazione del legale e della perizia è lo stesso. Nel dettaglio, entrambe devono contenere:
- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi;
- verifica dei requisiti di interconnessione;
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura; rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).
- rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).
Alla luce di ciò, dunque, per poter fruire del credito d’imposta per investimenti strumentali nuovi in conformità all’art.1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n.178, cd. 40, un’attestazione rilasciata dal fornitore non risulta sufficiente ad assolvere l’onere documentale richiesto dal comma 1062.
In conclusione, si ritiene che nonostante la sopra menzionata circolare sia stata emanata in relazione alla disciplina degli iper ammortamenti, dispone che il perito debba indicare la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.