07/10/2021

Il limite del costo al cumulo del bonus investimenti con altre agevolazioni

Sulla procedura da seguire per verificare il rispetto del limite del costo sostenuto posto alla sommatoria dell’eventuale concorso di più norme agevolative in corpo ad un singolo investimento, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E pubblicata il 23 luglio 2020.
Si ritiene opportuno citare quanto disposto dal comma 1059 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di stabilità 2021): “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. La stessa precisazione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n.169 (Legge di stabilità 2020).
L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sulla cumulabilità del bonus disciplinato dalla Legge di stabilità 2020, con le risposte a interpello n.508/2021, 360/2020 e 157/2021.
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali risulta cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che non sussistano dei divieti contenuti in altre norme agevolative, in quanto è una misura di carattere generale.
Per verificare il cumulo delle due misure agevolative introdotte dalle due ultime leggi di bilancio, è necessario considerare la non imponibilità del bonus investimenti ai fini:


  • delle imposte dirette;
  • dell’IRAP.

Nella citata circolare 9/E del 23 luglio 2020 è stata indicata la procedura da seguire. Innanzitutto, è necessario assicurarsi che l’agevolazione che si vuole cumulare con il bonus investimenti non comporti un divieto di cumulo con ulteriori agevolazioni. Se tale scenario non dovesse verificarsi si devono identificare i costi ammessi ad ambe due le agevolazioni.
L’agevolazione complessiva, ossia la totalità delle singole misure agevolative, deve rientrare nel costo sostenuto, considerando anche la non imponibilità del credito d’imposta investimenti. Qualora l’importo complessivo delle agevolazioni, compresi il bonus investimenti e la relativa imponibilità, risulti inferiore al costo sostenuto, si presenta la possibilità di fruire, interamente, del credito d’imposta.
Infine, nell’eventualità in cui la somma risulti superiore, il contribuente dovrà ridurre il credito d’imposta spettante. Così facendo, tale credito aggiunto a gli altri incentivi pubblici, sia fiscali che non, concessi per lo stesso investimento in beni pubblici strumentali, non supererà il limite massimo ossia il 100% dei costi sostenuti.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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