24/05/2023

Fringe benefit per genitori con figli a carico: soglia di esenzione a 3.000 euro per il periodo d’imposta 2023

Il recente decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), attualmente in sede di conversione al Senato, ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e per determinate categorie di lavoratori, l’innalzamento della soglia di esenzione ordinaria dei fringe benefit.

In particolare, ai sensi dell’articolo 40, del D.L. n. 48/2023, è previsto che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

In sostanza, il D.L. Lavoro, ha previsto – per il solo periodo d’imposta 2023 - l’innalzamento a 3.000 euro (in luogo dell’importo ordinario pari a 258,23 euro) del limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, stabilendo altresì che siano da ricomprendere nel limite massimo di esenzione anche le somme erogate per il rimborso delle utenze domestiche dei lavoratori.

Sul punto giova ricordare che, in base all'articolo 12, comma 2, del TUIR, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni.

Per quanto riguarda i lavori senza figli a carico, invece, resta fermo il regime generale di esenzione di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati.

Ciò sta a significare che i lavoratori senza figli a carico potranno ricevere fringe benefit esentasse per un importo massimo di 258,23 euro ma non potranno ricevere il rimborso delle utenze domestiche.

Da segnalare, infine, che il D.L. n. 48/2023, stabilisce che, per poter godere dell’innalzamento della soglia dei fringe benefit e ottenere il rimborso delle utenze domestiche, i lavoratori dipendenti, dovranno autocertificarne il diritto, indicando anche il codice fiscale dei figli a carico.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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