05/03/2021

Formazione 4.0: un’opportunità per far crescere la tua azienda

L’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, n. 178/2020 interviene, con il comma 1064, sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, prorogando la possibilità di accedere al credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022
In cosa consiste
La misura è destinata alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche, operando una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Industria 4.0, oggi, Impresa 4.0” e, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0. Una delle novità su cui è intervenuta la recente normativa, è stata l’eliminazione dell’obbligo, da parte dell’azienda, di redigere l’accordo sindacale aziendale o territoriale, per poter riscuotere il credito di imposta. Questo obbligo, adesso eliminato, era stato considerato, da parte delle associazioni imprenditoriali, la principale barriera per accedere al beneficio fiscale.
Accesso al credito
Tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), possono beneficiare del credito d’imposta relativo alla formazione 4.0, indipendentemente:


  • dalla forma giuridica;
  • dalla dimensione aziendale;
  • dal settore economico;
  • dal regime contabile;
  • dalle modalità di determinazione del reddito;

Attività formative
Le attività di formazione ammissibili sono quelle relative agli ambiti e alle “materie” rilevanti per la trasformazione tecnologica dell’azienda svolte per:


  • acquisizione di competenze 4.0;
  • consolidamento di competenze 4.0

quali:


  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Le tecnologie abilitanti individuate sono raggruppate in 9 categorie:


  • Advanced manufacturing solution: robot collaborativi interconnessi e programmabili;
  • Additive manufacturing: uso delle stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali;
  • Augmented reality: realtà aumentata a supporto dei processi produttivi;
  • Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi;
  • Horizontal/Vertical integration: integrazione dati lungo tutta la catena del valore;
  • Industrial internet: comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti;
  • Cloud: gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti;
  • Cybersecurity: sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti;
  • Big Data & Analytics: Analisi di base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi.

Spese ammissibili



Sono oggetto del credito d’imposta:
  • Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  • È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione:
  • Personale dipendente: Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
  • Costo aziendale: Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.

I destinatari
  • il personale dipendente;
  • i lavoratori con contratto di apprendistato;
  • gli altri collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato. In particolare, a questi ultimi, è consentita la partecipazione alle attività formative ma non vengono considerati ai fini del calcolo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta


  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo;
  • non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (L.244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34);
  • non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5);
  • È concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dagli aiuti di Stato.

Percentuali:
Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di quantificare la misura del credito d’imposta.
Le percentuali sono le seguenti:


  • 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.

La Micro impresa è costituita da imprese che:


  • hanno meno di 10 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La Piccola impresa è costituita da imprese che:


  • hanno meno di 50 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La Media impresa è costituita da imprese che:


  • hanno meno di 250 occupati;
  • hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

La Grande impresa è costituita da imprese che:


  • hanno più di 250 occupati;
  • hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Obbligo di asseverazione
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio.
Per le Imprese soggette a revisione legale dei conti:


  • Le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010).
  • Per le Imprese non soggette a revisione legale dei conti
  • Le spese devono essere certificate da un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.
  • Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
  • Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti nell’assunzione dell’incarico deve osservare i principi di indipendenza (art. 10, D.Lgs. 39/2010).
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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