18/05/2021

Formazione 4.0: le attività di formazione ammissibili e i soggetti destinatari

La formazione 4.0 è una grande opportunità per le aziende che, attraverso un comportamento virtuoso di formazione e qualificazione del proprio personale, vengono premiate con un credito di imposta.
L’elenco delle attività formative ammesse, allegato alla normativa e riproposto sul sito del Ministero dello sviluppo economico, è il seguente:
  1. Big data e analisi dei dati;
  2. Cloud e fog computing;
  3. Cyber security;
  4. Simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. Prototipazione rapida;
  6. Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  7. Robotica avanzata e collaborativa;
  8. Interfaccia uomo macchina;
  9. Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. Internet delle cose e delle macchine;
  11. Integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Diventa quindi interessante, analizzando l’elenco delle attività, immaginare un approfondimento in materia di cyber security e cloud computing: queste due sezioni infatti riguardano tutte le aziende, indipendentemente dal tipo di attività svolta e indipendentemente dai beni tecnologici messi a disposizione in azienda.
Questo in funzione del fatto che ogni azienda ha un obbligo normativo legato alla privacy e alle previsioni del Gdpr, che passano anche e soprattutto per la cyber security e il cloud computing.
Il Regolamento Europeo, pur prevedendo un obbligo formativo e informativo nei confronti degli addetti al trattamento, non specifica nel dettaglio la tipologia di corsi da svolgere (come invece prevede, ad esempio, il Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 in relazione ai corsi in materia di sicurezza sul lavoro), ma tale obbligo deriva dagli art. 29, 32 e 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
In perfetto stile europeo, la norma non fornisce dunque istruzioni da seguire pedissequamente, ma più semplicemente delimita un perimetro entro cui operare; il lavoratore dovrà, una volta formato in base alla policy privacy aziendale, avere gli strumenti utili per trattare il dato in maniera:
  • consapevole;
  • sicura;
  • evitando che il dato venga perso o trafugato.

Come previsto dall’art. 29 del Regolamento il responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, non potrà trattare dati rilevanti ai fini privacy (identificativi e/o particolari) se non dopo essere stato istruito in tal senso dal titolare del trattamento.
Gli obblighi formativi sono introdotti dall’art. 39.1.b del Regolamento, il quale prevede, tra i compiti del DPO, quello di “sorvegliare l’osservanza delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo”, ed inoltre, l’art. 32.4 del Regolamento dispone che “chiunque abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non istruito in tal senso dal titolare del trattamento”.
Le aziende e le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, devono organizzare per chiunque gestisca dati personali percorsi formativi, in base alla propria policy privacy, che rispondano ai requisiti del principio di accontuability: testabili, verificabili e valutabili.
In caso di violazione degli articoli 29 e 39 (obbligo formativo), verranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie che potrebbero essere rilevanti, in considerazione del fatto il GDPR non prevede sanzioni in misura fissa ma proporzionali al tipo di mancanza e al fatturato del settore di riferimento.
Quali sono i lavoratori destinatari della formazione 4.0? Per beneficiare del credito d’imposta le attività formative dovranno essere destinate al personale dipendente dell’impresa: pertanto lavoratori dipendenti con qualsiasi forma contrattuale (sono da intendersi inclusi anche gli apprendisti) indipendentemente dall’orario di lavoro. Saranno invece esclusi gli amministratori, i tirocinanti e i collaboratori coordinati continuativi.
Dell’ambito della formazione 4.0 pertanto abbiamo due aspetti importanti e positivi da considerare:
  1. il primo riguarda la formazione e la qualificazione del personale dipendente, un personale maggiormente formato aumenterà inevitabilmente la qualità aziendale, sia in termini di produzione che si servizi;
  2. il secondo aspetto implica il rispetto della norma, che potrà essere realizzato investendo in una formazione che non solo risulta di fatto essere a “costo zero”, ma che addirittura “regala” un credito importante alle aziende che usufruiscono dello strumento.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

Vuoi saperne di più?

Compila ora il form,
sarai ricontattato da un nostro operatore

contattaci subito