09/03/2021
Formazione 4.0: la modalità di svolgimento dei corsi
Una delle domande più frequenti è la seguente: “la nostra azienda intende effettuare la formazione 4.0 servendosi di una società che ci fornirebbe un pacchetto di 100 ore. Possiamo avvalerci della loro piattaforma o dobbiamo servirci di personale interno?”
Ebbene, le attività di Formazione 4.0, per essere ammissibili all’accesso al credito, devono essere incentrate sull’accrescimento delle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 rispettando i seguenti 3 ambiti di competenza:
Vendita e marketing, con attività di formazione relative a: acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;
Informatica, in questo caso le voci ammesse possono essere, ad esempio: analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
Tecniche e tecnologie di produzione, in cui si contano 88 voci, tra cui: robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni, idraulica, ingegneria meccanica, lavorazione della lamiera, saldatura, siderurgia, climatizzazione, distribuzione del gas, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.
Le ore di formazione possono essere erogate da soggetti esterni o interni all’impresa.
La Formazione esterna può essere erogata da soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma, Università, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e istituti tecnici superiori.
La Formazione interna, invece, può essere assolta dal personale dipendente ordinariamente occupato in azienda nell’ambito della vendita e marketing, Informatica e tecniche e tecnologie di produzione.
Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno dei tre ambiti aziendali appena individuati e che partecipi alla Formazione 4.0 in veste di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Non sono richiesti specifici requisiti strutturali della sede in cui viene erogata la formazione che, per essere valida ai fini del riconoscimento del credito, deve rispettare esclusivamente i requisiti soggettivi.
Le attività di formazione sono valide anche se erogate in modalità e-learning. Le aziende, in questo caso, avvalendosi di una apposita piattaforma, dovranno dimostrare con certezza l’effettiva e costante partecipazione del personale interessato alla formazione, attraverso opportuni strumenti di controllo, assolti, con appositi report, dalla stessa piattaforma e con il beneficio di limitare la mobilità in questo particolare momento di emergenza sanitaria.
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor».
--> Personale dipendente: personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o part-time, inclusi gli apprendisti.
--> Costo aziendale: retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.
Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di quantificare la misura del credito d’imposta. Le percentuali sono le seguenti:
--> 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
--> 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;
--> 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.
Per tutte le imprese, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.