15/04/2021

Formazione 4.0: la fruizione del credito d’imposta è subordinata al possesso del DURC

Il credito d’imposta derivante dalla Formazione 4.0 relativa all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato posto che le stesse siano in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e, rispettino la normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Ciò implica che un’azienda può avere accesso alla formazione, ma, per poter scontare il credito in compensazione che da essa ne deriva, deve possedere, al momento della richiesta del credito, i requisiti previsti dalla normativa. Si ritiene quindi, a parere di chi scrive che, all’atto della certificazione del credito, l ‘impresa debba possedere tutti i requisiti previsti, ivi compreso il possesso del DURC.
Il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, rappresenta il certificato attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali (INPS), assistenziali (INAIL) e di quanto e se dovuto nei confronti della Cassa Edile, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi. E’ uno strumento necessario per stipulare contratti di appalto o subappalto pubblici o privati, per ricevere pagamenti e per beneficiare di agevolazioni concesse dagli Enti e dalla Pubblica Amministrazione nonché per il rilascio dell’attestazione SOA.
Il 1° luglio 2015 ha debuttato la “nuova” procedura di rilascio del DURC online, l’attuale sistema, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili consente di ottenere, “in tempo reale”, un documento valido 120 giorni, in presenza di accertata regolarità da parte degli Enti preposti.
E’ bene sapere che, in taluni casi, per ottenere il rilascio del documento “in tempo reale” occorrerà attendere, a seconda della zona geografica, dalle 24 ore ai 15 giorni, pertanto è opportuno richiederlo per tempo.
Qualora, invece, a seguito di interrogazione su uno dei portali Inps o Inail, non sia possibile rilasciare un attestato di regolarità contributiva in tempo reale a causa di anomalie o irregolarità, viene trasmesso all’azienda un invito a regolarizzare, a mezzo PEC, contenente l’indicazione analitica delle motivazioni che ne hanno impedito il rilascio. Il richiedente avrà la possibilità di verificare ed eventualmente sistemare la propria posizione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica.
Mediamente un DURC “anomalo” resta in verifica per almeno 15 giorni. A seguito di invito, verificata la correttezza delle richieste, la posizione deve essere sanata ed è necessario, una volta eseguito il pagamento, trasmetterne tempestivamente documentazione attestante sui canali preposti agli Istituti interessati.
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato, per il biennio 2021/2022, la possibilità di accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0, che risulta utilizzabile direttamente in compensazione con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione degli stessi, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo e, infine, implica, al momento della richiesta del credito, il regolare possesso del Durc.
Sintesi
Formazione 4.0: la fruizione del credito d’imposta è subordinata al possesso del DURC.
Il credito d’imposta derivante dalla Formazione 4.0 relativa all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato posto che le stesse siano in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e, rispettino la normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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