14/03/2022

Formazione 4.0: il ruolo del revisore

Nell’ambito della formazione 4.0 il revisore assume un ruolo fondamentale. Nel dettaglio, può essere revisore:
• il revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
• non può essere il commercialista della società, in quanto tale circostanza può far venire meno l’indipendenza e l’obiettività del revisore, in base all’articolo 10 del D.lgs. 39/2010;
• la certificazione delle spese non costituisce un incarico valido a rendere attivo il revisore qualora esso sia iscritto nella sezione B del registro revisori.

In merito, la Faq n.19, pubblicata sul sito del Registro dei revisori contabili, conferma che “non costituiscono revisione legale le attività quali la certificazione dei crediti d'imposta”.

Il costo del revisore nel credito – Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo articolo 6 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo previsto.

I soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono:
• le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice;
• le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate nell’art. 2477 c.c.

Inoltre, si evidenzia che il revisore deve verificare anche il corretto calcolo del credito, pertanto deve accertarsi che:
  • Le percentuali siano state applicate in modo consono alla dimensione dell’impresa;
  • Il costo lordo orario sia stato computato correttamente.

In merito alla congruità del calcolo del costo lordo orario effettuato dal consulente del lavoro/commercialista permangono dei dubbi. In tal senso si ritiene che il revisore sia obbligato anche a controllare la correttezza del costo lordo orario. Poiché in alcuni casi tale verifica potrebbe rappresentare un controllo eccessivamente oneroso e al di fuori delle conoscenze tecniche del revisore, si ritiene che egli possa farsi rilasciare un’autodichiarazione del consulente del lavoro o del soggetto che ha predisposto il calcolo del costo lordo orario con il quale egli attesta la correttezza degli importi forniti.

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