16/03/2022

Formazione 4.0 e Fondo Nuove Competenze: assicurata la cumulabilità

L’interpretazione fornita da Simest sulla Circolare n.21 del 14 ottobre 2021 del Mef ha suscitato dubbi e perplessità sul possibile cumulo tra il Fondo Nuove Competenze e il credito d’imposta per la formazione 4.0.

Il Fondo Nuove Competenze nasce per far fronte agli effetti economici correlati alla pandemia Covid-19. Tale misura è un fondo pubblico, finanziato in parte dal Fondo sociale europeo e consente alle imprese di dedicare una parte dell’orario lavorativo alla formazione dei dipendenti in modo da adeguare le competenze degli stessi alle esigenze lavorative. Le ore di stipendio del personale impegnato nella formazione sono coperti dal fondo grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.
Il Decreto interministeriale del 15 ottobre 2020 varato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze definisce il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” che trova applicazione, non in modo selettivo, in tutte le imprese nonché in tutti i settori economici. Il beneficio che ne consegue non è considerato un aiuto di Stato, motivo per cui può essere cumulato con altre agevolazioni inerenti al costo dei dipendenti, aldilà che siano misure di carattere generale o aiuti di Stato.

L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ai commi 46-55 ha introdotto il credito d’imposta per la formazione 4.0 che – ai sensi dell’espressa previsione normativa – è un aiuto di Stato cumulabile con altre misure di sostegno, fermo restando che abbiano ad oggetto le stesse spese ammissibili. Altresì, tali spese devono rispettare le intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/2014. Tale misura di credito fa parte delle agevolazioni che verranno finanziate Fondo Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

La citata circolare n.21 del 14 ottobre 2021 emessa dal Mef, in conformità all’art.9 del Reg. 241/2021, aveva determinato il divieto di “doppio finanziamento” di una spesa da parte delle agevolazioni ricomprese nel PNRR nonché di qualsiasi altra forma di agevolazione, incluse anche quelle nazionali. Tale divieto è stato interpretato dalla Simest, nelle FAQ inerenti ad alcune agevolazioni presenti sui propri canali, come divieto di cumulo tra agevolazioni nazionali e contributi PNRR.
Questa interpretazione ha generato non poche incertezze sulla possibilità di continuare a cumulare il credito d’imposta formazione 4.0 con altre agevolazioni, compreso il Fondo Nuove Competenza. Con tale lettura ha messo in dubbio questa vantaggiosa circostanza per il futuro ma anche e soprattutto per il passato.

In tale scenario, è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato che con la circolare n.3 ha chiarito una volta per tutte che “assenza di doppio finanziamento” e cumulo sono due concetti diversi e non sovrapponibili. Il divieto di doppio finanziamento, infatti, determina che lo stesso costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubblico anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, invece, fa riferimento alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono così “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Di fatto, il cumulo di due agevolazioni a beneficio di una stessa spesa, come quella di lavoro dipendente – oggetto in esame – non significa automaticamente creare le condizioni per il “doppio finanziamento”. Questa eventualità, infatti, si genera nel caso in cui dal cumulo di più benefici si arrivi ad un vantaggio complessivo superiore al 100% del costo agevolato che per la parte eccedente il 100% verrebbe finanziato due volte. Dunque, a fronte di una spesa per lavoro dipendente equivalente a 100, la somma delle agevolazioni relative a quest’ultima, come ad esempio formazione 4.0 e Fondo Nuove competenze, non può superare 100.

Si conferma, quindi, che continua ad essere garantito il cumulo – governato dalle ordinarie regole che lo sovraintendono – tra credito d’imposta per formazione 4.0 e Fondo Nuove competenze nonché tra credito formazione 4.0 e altri contributi percepiti da diversi fondi interprofessionali.

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