04/11/2022

FNC: rifinanziato per un miliardo di euro

È finalmente stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, concernente il rifinanziamento del Fondo per le nuove competenze di cui all’articolo 11-ter del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

La finalità del Fondo, rifinanziato con un miliardo di euro e orientato al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche, si conferma quella di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.

Il Fondo Nuove Competenze, insieme al Programma GOL e al Sistema duale, costituisce uno dei Programmi guida del Piano Nazionale Nuove Competenze nato con il PNRR per rafforzare il sistema della formazione professionale, difendere l’occupabilità dei lavoratori e far crescere la produttività delle aziende.

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sarà responsabile della gestione della misura e pubblicherà l'avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti.

Il Fondo finanzierà:
  • la retribuzione oraria per un ammontare pari al 60 per cento in luogo del precedente 100 per cento. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
  • gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione saranno rimborsati al 100%, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo;
  • la quota di retribuzione finanziata dal Fondo potrà raggiungere il 100% nel caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una riduzione dell’orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva, per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
Per l’erogazione del contributo, restano ferme le previsioni contenute nel decreto del commissario straordinario n. 159 del 10.6.2022, ovvero, sarà possibile richiedere una anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. Il versamento del saldo, a rimborso degli oneri finanziabili, sarà effettuato dall’INPS.

Il contributo massimo concesso per singola istanza non potrà eccedere i dieci milioni di euro.

La nuova struttura della misura di politica attiva, come da previsione, introduce processi di innovazione e di investimento nell’ambito di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica o per il sostegno alla transizione industriale.

I progetti formativi dovranno essere finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali.

La durata dei progetti formativi a favore dei singoli lavoratori si riduce. Si passa dalle precedenti 250 ore massime, alle attuali 40 ore di durata minima e 200 ore di durata massima per ciascun lavoratore coinvolto.

Rispetto al bando precedente, l’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non potrà essere soggetta erogatrice della formazione. Per i datori di lavoro che non aderiscono a fondi interprofessionali, la formazione dovrà essere erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale.

I progetti formativi dovranno essere finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

Gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro dovranno essere sottoscritti, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali firmato il 22 settembre 2022, entro il 31 dicembre 2022, tuttavia, per dare ufficialmente avvio alla misura, occorrerà ancora attendere la pubblicazione dell’Avviso da parte di ANPAL.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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