11/11/2022

FNC pubblicato l’avviso da Anpal

Accordi sindacali entro il 31 dicembre 2022

È finalmente stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, concernente il rifinanziamento del Fondo per le nuove competenze di cui all’articolo 11-ter del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

La finalità del Fondo, rifinanziato con un miliardo di euro e orientato al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche, si conferma quella di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.

Il Fondo Nuove Competenze, insieme al Programma GOL e al Sistema duale, costituisce uno dei Programmi guida del Piano Nazionale Nuove Competenze nato con il PNRR per rafforzare il sistema della formazione professionale, difendere l’occupabilità dei lavoratori e far crescere la produttività delle aziende.

Il 10 novembre 2022, l’Anpal ha pubblicato il nuovo avviso del Fondo nuove competenze. A partire dal 13 dicembre sarà possibile presentare le istanze. Il Fondo, che ha una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro a valere su risorse ReactEU, confluite nel Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione (Pon Spao), prevede la sottoscrizione degli accordi con le rappresentanze sindacali da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2022, mentre le domande contenenti i progetti formativi potranno essere presentate sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL a partire dal 13 dicembre ed entro il 28 febbraio 2023.

La nuova misura di politica attiva, rispetto alla sua precedente versione, ancora in fase di completamento, prevede diverse sostanziali novità.

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori. I datori di lavoro devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni; non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Le attività formative, pari ad un minimo di 40 ore ed un massimo di 200 ore per ciascun lavoratore coinvolto, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza da parte di Anpal.

Il progetto formativo è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori, individuate nell’ambito delle seguenti classificazioni internazionali:
  • con riferimento ai processi nell’ambito della transizione digitale;
  • con riferimento ai processi nell’ambito della transizione ecologica;
  • con riferimento all’accrescimento delle competenze dei lavoratori riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali.

L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all’iniziativa ai sensi dell’art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 22 settembre 2022. L’elenco dei Fondi Paritetici Interprofessionali che abbiano manifestato ad ANPAL l’interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC sarà pubblicato sul sito di ANPAL, nella sezione dedicata, allo scadere dei 30 giorni previsti dal decreto per l’adesione, entro il 3 dicembre.

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro. Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un’anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa.

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.

L’istruttoria delle istanze di ammissione a contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione. A tal fine, faranno fede data e ora della presentazione dell’istanza tramite piattaforma informatica. ANPAL provvederà a verificare che:
  • l’istanza sia presentata nei termini e secondo le modalità previste dall’Avviso;
  • il soggetto richiedente ricopra la carica di rappresentante legale o sia suo delegato; l’eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto, inserita nella piattaforma informatica e corredata da un documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 3-bis del DPR n. 445 del 2000;
  • all’istanza sia allegato l’accordo collettivo, stipulato dal 4 novembre 2022 e non oltre il 31 dicembre 2022;
  • l’accordo collettivo rispetti i requisiti previsti dall’Avviso;
  • i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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