28/09/2022

FNC: le modifiche sono continue, ma le aziende non conoscono ancora i tempi di pagamento del provvedimento

30 giugno 2021, 10 giugno 2022 e 23 settembre dello stesso anno, sono le tre date di cui tener conto riferendosi, nel presente contributo, al Fondo Nuove Competenze.

Con l’agevolazione, duplice “avrebbe dovuto essere” il beneficio, il quale, avrebbe dovuto garantire una formazione mirata ai lavoratori e una nuova liquidità alle imprese. In buona sostanza, l’obiettivo palesava l’intenzione di alleggerire il percorso burocratico consentendo così alle aziende, fortemente colpite dalla crisi economia provocata dalla Pandemia, di aver possibilità di “respirare”.

Con l’avviso del 30 giugno 2021, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro dichiarava chiuso l’accesso per l’invio di ulteriori istanze. Da quel momento ad oggi sono trascorsi più di 10 mesi ma nessuna promessa sembra esser stata mantenuta, a dimostrarlo sono i fatti: le imprese investitrici nel FNC non hanno ricevuto alcun aiuto e quelle che non sono riuscite a farcela da sole hanno definitivamente cessato l’attività.

Nonostante ciò, il Commissario straordinario dell’ANPAL continua il suo percorso altalenante e privo di certezze, cambiando nuovamente le regole in campo riferendosi, tra l’altro, ad un avviso già chiuso 15 mesi fa.

Con il decreto del 10 giugno 2022, n. 159, l’Agenzia delineava le nuove modalità per accedere al Fondo, sempre riferendosi alle domande presentate entro la data di chiusura.

Le modalità di erogazione inizialmente previste erano due: la prima consisteva nell’anticipare il 70% del contributo concesso nel momento di approvazione dell’istanza; la seconda consisteva nella richiesta a saldo del 30% da presentare nei 40 giorni successivi al completamento dei corsi di formazione.

Con il decreto n. 159, l’impresa può scegliere alternativamente tra due modalità di erogazione: o il 40% dell’importo richiesto (previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa), con erogazione del restante all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo; o in un’unica soluzione a saldo, pur sempre all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo.

Nella data più recente, il 23 settembre 2022, con il decreto del Commissario straordinario n. 275, si modificano le modalità per la liquidazione degli importi che spettano ai datori di lavoro “percettori” dell’agevolazione. Pertanto, si modificano i criteri di calcolo e di verifica sia per la retribuzione oraria sia per gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Il datore di lavoro, inoltre, dovrà compilare una specifica dichiarazione e caricarla sul sistema informativo per la gestione del FNC dal 5 ottobre 2022 in poi, insieme alla modifica degli allegati 4 e 5 dei dati quantitativi da inviare in fase di rendicontazione.

In conclusione, il datore di lavoro cosa è tenuto a dichiarare?

  • Che il costo del lavoro rendicontato di ciascun lavoratore è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell’istanza.


  • Che il progetto formativo erogato ai lavoratori è stato condiviso e approvato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale presentato per il Fondo Nuove Competenze ed è parte integrante dello stesso.


  • Che tutta la documentazione relativa all’intervento è a disposizione presso la sede del datore di lavoro, sotto forma di originali o di copie conformi, per dieci anni dalla data di approvazione dell’istanza, per successive verifiche e controlli a cura degli enti preposti, e specificamente è resa disponibile quella comprovante:

  • - o l’esito della valutazione delle competenze in ingresso dei lavoratori;
    - o l’erogazione della formazione.

    A questo punto diventa lecito chiedersi… Quanto tempo ancora le aziende dovranno aspettare perconoscere i tempi di pagamento del provvedimento?
    Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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