23/05/2023

FNC: le ipotesi di rinuncia al finanziamento da parte del Fondo interprofessionale

Con una nuova FAQ, pubblicata sul portale dell’ANPAL il 22 maggio, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ribadisce il ruolo dei fondi interprofessionali nel finanziare la formazione del Fondo Nuove Competenze e prova a chiarire le ipotesi in cui il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento.

La domanda alla quale ANPAL fornisce risposta è la seguente: Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale?

Come previsto dall'art. 4, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza, del 22 settembre 2022 e ribadito dal paragrafo 7 dell'Avviso pubblicato in data 10 novembre 2022, la formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all'iniziativa il cui elenco è stato pubblicato sul sito di ANPAL. Il datore di lavoro iscritto ai Fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al FNC senza il ricorso al proprio Fondo. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC o, infine, ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento del percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all'attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata e attestata secondo le modalità previste nell'Avviso e successive integrazioni di cui al DCS 345 del 12/12/2022.

Tuttavia, è nella seconda parte che questa FAQ crea diversi dubbi in quanto, a parere dell’Anpal, la sussistenza delle cause oggettive che impediscono il finanziamento del percorso da parte del FPI non può essere individuata e dichiarata dal datore di lavoro, ma dovrà essere accertata dal FPI e comunicata ad ANPAL nel corso dell'istruttoria della singola istanza.
  • Per tutte le istanze pervenute dai datori di lavoro senza dichiarare l’adesione al FPI, ANPAL verificherà presso INPS l’effettiva iscrizione ad un Fondo. Nel caso in cui da tale verifica dovesse risultare l’iscrizione a un FPI verranno attivati i Fondi medesimi e i datori di lavoro per l’eventuale integrazione dell’istanza ai fini del successivo invio al Fondo di appartenenza che dovrà valutare l'effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell'istanza, di un impedimento oggettivo, tra i quali, ad esempio, l’esaurimento delle risorse. Ne deriva che, in assenza di presentazione del progetto formativo al FPI, la misura di politica attiva non potrà essere accolta.
  • In assenza di impedimento oggettivo alla data di presentazione dell’istanza, la medesima sarà ammessa a valutazione nel caso vi sia ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. Nel caso in cui non ci fosse tale possibilità di finanziamento l’istanza sarà respinta.

Il datore di lavoro iscritto ad un Fondo paritetico non può, quindi, in alcun modo e discrezionalmente, scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo interprofessionale cui aderisce. La partecipazione al FNC, in assenza del Fondo è ammessa solo se:
  • il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi;
  • il Fondo cui aderisce non partecipa all'attuazione degli interventi del Fnc;
  • sussistono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fondo stesso e comunicate ad Anpal nel corso dell'istruttoria della singola istanza.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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