26/10/2022

FAQ su FNC: l’Anpal fa un aggiornamento

L’Anpal torna indietro e aggiorna una delle ultime FAQ inerenti al Fondo Nuove Competenze pubblicate sul proprio Sito. In particolare, a essere modificata è la risposta n. 12 riguardante un soggetto delegato impossibilitato alla presentazione della dichiarazione sul costo del lavoro richiesta dal Decreto del Commissario straordinario n. 275 del 23 settembre scorso.

Come più volte affermato, si è a conoscenza che uno dei compiti del datore di lavoro “percettore” dell’agevolazione è quello di compilare una specifica dichiarazione e caricarla sul sistema informativo per la gestione del FNC a partire dal 5 ottobre 2022, in concomitanza alla modifica degli allegati 4 e 5 dei dati quantitativi da inviare in fase di rendicontazione.

La dichiarazione sul costo del lavoro in commento - così come la modifica dei dati quantitativi a saldo e degli allegati - può essere inviata solo da colui che richiede l’istanza. Ma cosa succede se quest’ultimo sia un delegato e non sia in grado di effettuare la comunicazione richiesta?

Il rappresentante legale, in tal caso, dovrà richiedere la modifica del soggetto richiedente. Tale richiesta di modifica avverrà mediante il modulo di contratto, nel quale dovrà esser domandato di inserire i dati del rappresentante legale quale soggetto richiedente. In altri termini, il rappresentante legale diviene il soggetto richiedente.

La variazione è accessibile successivamente alla presentazione di una visura camerale dell’azienda aggiornata.

Può essere inserito come soggetto richiedente un nominativo diverso da quello del rappresentate legale? In questo caso si avrebbe un nuovo delegato e, affinché ciò avvenga, diventa necessario allegare – oltre alla predetta visura camerale aggiornata – anche una nuova delega insieme alla copia di un documento d’identità del delegato e del rappresentante legale.

Si precisa che il nuovo delegato dovrà essere a sua volta registrato come utente su MyANPAL e che nell’ambito di richiesta della variazione è obbligatorio verificare la e-mail per le notifiche e richiederne la modifica (nel caso in cui sia cambiata).

Nessuna particolare evidenza viene data al calcolo del costo orario per il lavoratore part time, pertanto, permane il dubbio. In ogni caso, si potrebbe far riferimento alla Legge, prendendo come riferimento il D.lgs. n. 81/2015 che all’articolo 7 delinea il lavoratore a tempo parziale come un lavoratore che non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore full-time con pari inquadramento. I diritti sono i medesimi tra le due figure e il trattamento economico del dipendente part-time è riproporzionato in ragione delle ore lavorative ridotte.

In conclusione, in attesa di (eventuali) chiarimenti, a parere di chi scrive, è possibile affermare che il calcolo della retribuzione oraria non subisca alcuna eccezione qualora ci si trovi di fronte a un dipendente titolare di un contratto part-time.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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