05/04/2022

È possibile trasferire il credito formazione 4.0 al consolidato fiscale?

Il credito d’imposta formazione 4.0 è stato introdotto al fine di sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Potrebbe esser definito come un credito “poco conosciuto” che, purtroppo, attualmente, in assenza di ulteriori proroghe trova il suo termine al 31 dicembre 2022.
Una norma non proprio completa e l’assenza di chiarimenti precisi da parte dell’Amministrazione finanziaria comportano lo sviluppo di una moltitudine di dubbi in presenza di circostanze particolari, quali, per esempio, l’adesione di una società al consolidato
fiscale. In questo caso, il credito sarebbe trasferibile? Quale sarebbe il corretto comportamento da tenere?

In primis, si ricorda che sebbene vi siano state recenti modifiche normative, le disposizioni applicative dell’agevolazione in esame trovano collocazione nel decreto ministeriale 4 maggio 2018.

Al suo interno, la normativa a nulla riferisce in relazione alle modalità di utilizzo del credito, pertanto, non vi è un particolare divieto per esempio nel caso in cui una società scegliesse di aderire al consolidato fiscale e decidesse di trasferire il credito d’imposta per la formazione 4.0.

A tal proposito, si ritiene plausibile la possibilità di far riferimento a quanto è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

In merito è doveroso ricordare che il bonus per investimenti in beni strumentali, in realtà, inizialmente prevedeva il divieto di trasferimento anche qualora si trattasse di consolidato fiscale, tale divieto, è stato poi successivamente eliminato con il passaggio alla susseguente legge di bilancio.

La conferma del Fisco è arrivata con la pubblicazione dell’interpello n. 508 del 2021 ove si afferma che il credito d’imposta per investimenti trova utilizzo in compensazione senza ulteriori precisazioni o limiti previsti dalla norma. A ragione di ciò, ogni forma di cessione o trasferimento del medesimo credito risulta esser consentita anche nell’ambito del consolidato fiscale.
Tale sistema logico, dunque, se applicato anche al credito d’imposta formazione 4.0, comporta la possibilità di trasferimento anche per quest’ultimo non solo nell’ambito del consolidato fiscale ma anche in quello di operazioni inconsuete qualora sua circolazione fosse legata all’azienda.

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