02/11/2021

Data certa di perizia e attestato di conformità: permangono i dubbi

Ormai sembra esser una consuetudine: i chiarimenti relativi a una disciplina, prettamente tecnica, vengono in poco tempo rigettati nel dubbio. È il caso, per esempio, della disciplina inerente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
L’Agenzia delle entrate era intervenuta in merito con la circolare 9/E fornendo una serie di chiarimenti che, pur non essendo considerati sufficienti al cento per cento, avevano sanato una serie di dubbi interpretativi. Tra le recenti risposte ad interpelli, una buona parte è stata riservata all’argomento in questione e, tra tutte, una ha dato luogo ad una serie di incertezze relative alla data certa di perizia e attestato di conformità.
Mediante l’interpello n. 725 del 2021 l’istante, esercente attività di rilascio delle attestazioni di conformità previste dalle discipline dell’iper-ammortamento e del bonus investimenti in beni strumentali nuovi, chiede chiarimenti in riferimento alla validità della firma digitale con marca temporale per garantire la data certa delle proprie certificazioni.
La risposta dell’Amministrazione richiama tutta l’evoluzione della prassi con riferimento alla vecchia disciplina dell’iper-ammortamento. Con riferimento alle novità introdotte dall’articolo 1, commi da 8 a 13, della L. 232/2016, le quali richiedevano la perizia giurata, la circolare n. 4/E del 2017 aveva precisato che secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la perizia dovesse essere acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entrasse in funzione, o, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui lo stesso fosse interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La successiva risoluzione n. 152/E del 2017 aveva accolto una soluzione alla difficoltà legata al giuramento delle perizie per gli investimenti interconnessi in procinto di fine anno. Infatti, pur mantenendo fermo il rispetto del termine al 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, ha concesso al professionista la possibilità di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.
In tale sede, pertanto, la consegna all’impresa (entro il 31 dicembre 2017) di una perizia asseverata senza giuramento è stata ritenuta sufficiente.
Considerata la mancanza del giuramento, ovvero la mancanza di uno strumento che garantisse la certezza della sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione entro la predetta data, la risoluzione citata ha previsto che la perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovesse risultare da un atto avente data certa, dando per scontato che il successivo documento esposto dovesse essere il medesimo inviato all’impresa.
La conclusione dell’Agenzia nella risposta ad interpello verte sulla congruità del principio anche alla fattispecie dell’attestato di conformità. Stando a quanto riportato, pertanto, ai fini della decorrenza degli effetti dell’agevolazione è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda all’emissione di un attestato, provvisto di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione. In tal caso, la successiva dimostrazione in modi differenti della data certa di acquisizione dell’attestato da parte dell’impresa non sarà necessaria.
La confusione successiva alla lettura dell’interpello è legata al collegamento fatto per la disciplina dell’iper-ammortamento e per quella del credito d’imposta della L. 160/2019, per il quale, si ricorda che era sufficiente, addirittura, solo la perizia semplice.
L’Agenzia, relativamente al requisito della data certa, infatti, non fa alcuna differenza tra le due discipline, come se tale condizione fosse da applicare anche alla disciplina del credito d’imposta.
In realtà, la norma non fa alcun riferimento espresso a questo tipo di comportamento, infatti, non si evince in nessun caso la necessaria produzione della perizia (prima semplice ora asseverata) entro il termine dell’anno di interconnessione. Tuttavia, post-lettura dell’interpello, è innegabile l’esistenza di qualche incertezza a riguardo, pertanto si consiglia (prudenzialmente) la produzione della perizia entro la fine dell’anno di interconnessione del bene mediante strumento che garantisca la data certa.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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