29/09/2021
Credito di imposta strumentali: il Fisco chiarisce come gestire la sovrapposizione temporale
Il Fisco ha fornito diversi chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con la circolare 9/E pubblicata il 23 luglio 2021.
Uno dei chiarimenti che ha suscitato molteplici speculazioni dottrinali, è quello inerente alla gestione del periodo di sovrapposizione tra la vecchia disciplina (Legge di Bilancio 2020) e la nuova (Legge di Bilancio 2021). La legge 178/2020 ha apportato delle modifiche alla disciplina, variando non solo le aliquote ma anche il modo di utilizzo e l’ambito oggettivo in maniera antecedente, cioè considerando gli investimenti dal 16 novembre 2020. Il fine di tale provvedimento è quello di evitare che si verifichi un calo degli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020, definiti “nuovi”. La citata legge 178/2020, infatti, ha incentivato gli imprenditori ad attendere il 1° gennaio 2021, in modo da usufruire di un regime più conveniente.
Quindi, gli investimenti effettuati nel periodo antecedente al 15 novembre nonché quelli compiuti nel periodo successivo ma prenotati prima di metà novembre, devono usufruire del vecchio credito d’imposta. Gli investimenti effettuati dopo tale data e non prenotati prima, invece, sono inclusi nella nuova disciplina.
Tra l’altro, sono state fornite delle delucidazioni inerenti alla gestione della documentazione, qualora si effettuassero degli investimenti nel frangente dal 16 novembre al 31 dicembre 2020. Il pensiero prevalente era quello secondo il quale le fatture effettuate in tale periodo dovessero contenere i riferimenti normativi di ambedue le Leggi di Bilancio (2020-2021). A tal proposito, l’Agenzia ha chiarito che nelle fatture deve essere inserito, obbligatoriamente, il riferimento alla legge 178/2020. Nel caso in cui tali fatture comprendano il riferimento normativo della vecchia disciplina, i soggetti interessati possono regolarizzare i documenti già emessi, privi della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che l’Amministrazione Finanziaria proceda alle attività di controllo, secondo le indicazioni disposte con la risposta a interpello n. 438/2020.
Inoltre, si reputa che le menzionate indicazioni siano applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili, avvenuti dal 16 novembre 2020, premesso che ci sia la sostanziale equivalenza degli obblighi di conservazione documentata, a carico, anche, dei soggetti che beneficiano del nuovo credito d’imposta.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le fatture ricevute in formato cartaceo, il soggetto acquirente può riportare sull’originale di ogni fattura, il riferimento alle disposizioni agevolative di acconto e di saldo, con scrittura indelebile, anche utilizzando un timbro specifico. Per le fatture elettroniche, rilasciate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl), è possibile stampare tale documento, inserendo sulla copia cartacea la menzionata scritta indelebile, e conservarlo in conformità all’art. 39 del DPR 633/72. Eventualmente, un’altra opzione è quella di creare un’integrazione elettronica, da allegare all’originale e conservare. In un secondo momento, codesto documento deve essere inviato come autofattura allo Sdl, seguendo le modalità indicate nella circolare n. 14/E, emessa il 17 giugno 2019.
Alla luce di ciò, si evidenzia che nel caso in cui nella fattura siano presenti entrambi i riferimenti normativi, al contribuente non può essere attribuita nessuna tipologia di danno.