29/10/2021

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e beni gratuitamente devolvibili

In riferimento al super ammortamento e all’iper ammortamento, diversamente dalle analoghe misure agevolative per gli investimenti in beni strumentali disciplinate dalle precedenti leggi di bilancio, sia quella del 2020 che quella del 2021 hanno previsto l’espressa esclusione dall’ambito oggettivo dei “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Con tale previsione, il legislatore ha evidentemente inteso escludere dalle nuove misure sovvenzionali, gli investimenti la cui realizzazione costituisca adempimento dei precisi obblighi assunti dalle imprese operanti nell’ambito della gestione in concessione di attività regolare, trattandosi di investimenti la cui effettuazione e la cui “remunerazione” trovano diretta corrispondenza nel piano economico – finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa.
In virtù di tali specifici elementi giuridici ed economici della fattispecie, nell’ambito delle convenzioni che regolano i rapporti tra l’ente concedente e i gestori è previsto, di regola, che al termine del rapporto i beni rientranti nel perimetro concessorio siano oggetto di devoluzione obbligatoria finale al soggetto concedente, non potendo l’impresa concessionaria disporne autonomamente così come avviene per i beni appartenenti al “patrimonio proprio”.
Agli effetti dell’applicazione delle nuove misure agevolative, quindi, diversamente dall’impostazione seguita nelle precedenti discipline, occorre distinguere:
  • gli investimenti in beni non rientranti nel perimetro concessorio, la cui effettuazione non discende da un obbligo assunto nell’ambito della concessione e sui quali il gestore – proprietario può esercitare gli ordinari diritti di disposizione, sia nel corso della concessione, sia al termine della stessa;
  • gli investimenti in beni rientranti nel perimetro concessorio, la cui effettuazione discende dagli obblighi assunti dal titolare della concessione e in relazione ai quali, al termine della concessione, l’impresa concessionaria non gode di analogo potere dispositivo, essendo tenuto all’obbligo di devoluzione degli stessi secondo quanto previsto sin dall’origine in sede di concessione.

Dunque, si rende possibile l’applicazione delle nuove misure agevolative per i beni non rientranti nel perimetro concessorio e per i quali non sussiste alcun obbligo di devoluzione finale all’ente concedente ovvero al soggetto subentrante. Diversamente, i beni rientranti nel perimetro della concessione devono ritenersi esclusi dall’ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in forza di quanto previsto dalle richiamate disposizioni della legge n.160 del 2019 e della legge n.178 del 2020.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.721/2021.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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