27/10/2021

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0

Con l’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020, è stata rimodulata la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” prevedendo, in luogo della maggiorazione del costo ammortizzabile prevista dalle precedenti discipline (“super ammortamento” e “iper ammortamento”), il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ossia entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Si evidenzia che ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta spetta:


  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro;
  • fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Considerando le numerose analogie, sia in termini di ratio dell’agevolazione sia in riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, tra la disciplina del super e dell’iper ammortamento e quella del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (che, ai sensi del comma 184, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0), si ritengono applicabili i chiarimenti forniti in tema di super e iper ammortamento nella circolare n.4/E del 30 marzo 2017 relativamente alla concessione in comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento. In particolare, tale circolare ha precisato che nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi il comodante può beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano “strumentali” ed “inerenti” alla propria attività, nel qual caso egli è legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento.
A tal proposito, il citato documento di prassi ha evidenziato che, nell’ipotesi di comodato, il bene, anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta, può considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità d’impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi (in conformità con quanto chiarito nella risoluzione n.196/E del 16 maggio 2008). Pertanto, secondo quanto previsto dalla circolare, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.718/2021.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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