04/10/2021

Credito d’imposta beni strumentali nuovi: il meccanismo di recapture

Il meccanismo di ricalcolo del bonus per investimenti in beni strumentali nuovi è disciplinato dall’articolo 1, comma 1060, della legge di Bilancio 2021 (178/2020).
Il comma sancisce che il ricalcolo, conosciuto anche come recapture, è previsto se – entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero di interconnessione per i beni 4.0 - il bene oggetto dell’agevolazione sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, indipendentemente se quest’ultime siano appartenenti al soggetto che beneficia dell’agevolazione.
In tal caso, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo agevolato. Nell’eventualità dell’utilizzo in compensazione di un maggior importo rispetto al ricalcolo del bonus, sarà doveroso riversare l’esubero entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le sopraesposte circostanze, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La disposizione non varia rispetto a quella contenuta nella legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 193).
L’Amministrazione finanziaria, mediante la circolare n. 9/E pubblicata lo scorso luglio, ha chiarito il fondamento della scelta normativa in esame. La norma, infatti, mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa.
Si ricorda che, come chiarito anche nella circolare n. 8/E del 2019, la cessione del bene agevolato all’interno di un’operazione straordinaria non determina l’applicazione del meccanismo di ricalcolo del credito d’imposta.
Gli investimenti sostitutivi sono ammessi unicamente per i beni materiali 4.0 (legge n. 232/2016, allegato A), ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, legge n. 302/2017, i quali, non consentono l’applicazione del ricalcolo del beneficio.
Furto del bene – Il furto del bene oggetto del beneficio non genera il ricalcolo.
Mediante la risposta 7.2 della circolare già più volte citata, il Fisco ha affrontato l’ipotesi del furto del bene agevolato con riferimento al ricalcolo del credito di imposta.
Al riguardo, si è dell’avviso che il furto non costituisca causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.
Pertanto, sul presupposto che il comma 1060 del suesposto articolo 1 abbia il fine di evitare che vengano realizzati in modo volontario investimenti di breve durata con l’unico scopo di fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ritiene che eventi accidentali ed estranei alla volontà del beneficiario non possano esser equiparati – in termini di recapture – alle ipotesi di cessione o di delocalizzazione in un territorio estraneo a quello della nazione.
Recapture del credito d’imposta per investimenti realizzati mediante contratto di leasing – Così come previsto nella legge di bilancio 2020, anche in quella relativa al 2021 (art. 1, comma 1054) sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti realizzati tramite contratto di leasing.
La disposizione sembrerebbe esser completata dalla circolare 9/E del 2021, in quanto, utilizzando le medesime parole del Fisco, nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tale ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
In altri termini, se il bene non viene riscattato entro due anni dall’entrata in funzione, si aziona il meccanismo di ricalcolo e, il mancato riscatto corrisponde alla vendita. La norma, però, non tiene conto del mancato riscatto nel periodo di sorveglianza; in tal senso, l’Amministrazione precisa che il beneficiario per non incorrere nel riscatto deve:


  • esercitare l’opzione per il riscatto;

oppure,
  • stipulare un nuovo contratto di leasing (con oggetto lo stesso bene oggetto del beneficio).
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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