02/10/2021

Bonus investimenti: il credito in caso di operazioni straordinarie

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E del 2021, profila diversi chiarimenti in merito al bonus per investimenti in beni strumentali nuovi. Tra i vari, illustra la condizione dello stesso in ipotesi di operazioni straordinarie.

La necessità risiede nel precisare non solo se il meccanismo di recapture si avvia in capo al soggetto destinatario originario, ma anche se vi è possibilità per gli altri attori dell’operazione straordinaria di beneficiare delle ipotetiche quote di credito d’imposta non fruite dallo stesso soggetto.

In primis si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in questione in forza della natura soggettiva dei medesimi.

In tal senso, la risposta 5.6.1 ivi compresa nella Circolare sopracitata precisa che il trasferimento della titolarità del credito è ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati. Per esempio, nei casi di fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale e scissione.

In merito all’ultima circostanza, la scissione, è previsto un criterio di ripartizione delle posizioni soggettive della scissa in proporzione ai patrimoni ricevuti dalle beneficiarie, con esclusione del caso in cui vi sia una netta connessione tra una posizione soggettiva e qualche elemento del patrimonio netto (art. 173, comma 4, TUIR).

Con la circolare 9/E è stata richiamata anche la risposta ad interpello n. 72/2019 affermando la necessità – in ipotesi di cessione del ramo di azienda e al fine del trasferimento della titolarità – dell’inclusione del credito tra gli elementi attivi della situazione patrimoniale di cessione. Inversamente, nella posizione creditoria soggettiva del cedente non subentra il beneficiario della cessione.

Dalla circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 – emanata a commento del meccanismo di recapture nella disciplina dell’iper ammortamento - si evince il principio per cui la cessione del singolo bene deve esser separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia fiscalmente neutrale o realizzativa.

In altri termini, utilizzando le parole del Fisco, si ritiene che anche al credito d’imposta in esame si applichi il principio desumibile dai documenti di prassi, ovverosia che, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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