06/10/2021

Bonus investimenti 4.0: con la legge di bilancio 2021 è richiesta la perizia asseverata

Con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, per i beni materiali ed immateriali 4.0 (Allegati A e B della legge n. 232/2016), ai fini dei successivi controlli, l’impresa è tenuta a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o anche (in sostituzione) un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Questo è quanto previsto dall’art. 1, comma 1062 della legge di bilancio 2021 differendo dalla legge di bilancio precedente, in quanto, inizialmente era richiesta la perizia semplice.
Differenza tra perizia semplice e asseverata – La perizia semplice riferisce ad una relazione tecnica, redatta e firmata dal tecnico attestante tutte le informazioni raccolte.
La perizia asseverata, invece, presenta uguale contenuto ma differisce dalla precedente perché contenente l’assunzione di responsabilità del curatore in merito alla veridicità di quanto riportato. Tale assunzione avviene mediante formula di rito “attesto sotto la mia responsabilità che…”.
Si precisa che, il documento deve dimostrare “che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Il contenuto della perizia – Al fine di delineare il corretto contenuto della perizia, considerate la similarità tra le leggi di bilancio 2020 e 2021, si rinvia ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 congiuntamente redatta dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico in riferimento alle agevolazioni figurate dal super e dall’iper ammortamento.
Come esposto nel documento di prassi, i contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti:


  • descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’alleato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti accessori;
  • descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori;
  • verifica dei requisiti di interconnessione;
  • descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione, quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

L’agevolazione – nella supposizione di beni di costo unitario inferiore ad euro 300.000 – prende in considerazione la possibilità di sostituire la perizia asseverata (o l’attestato dell’ente di certificazione) con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000. È importante ricordare che in caso di sostituzione non vi è alcuna variazione di contenuto.
La dichiarazione richiesta dalla norma è del tipo di cui all’articolo 46 del d.P.R. 445/2000 ma, considerato che il contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante non rientra tra quelli previsti nel sopracitato articolo, si ritiene, piuttosto, che sia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 d.P.R. 445/2000).
Tempi di rilascio della perizia – In primis si precisa che, secondo quanto precisato dalla norma, i documenti in esame vengono richiesti al fine dei controlli.
In tal senso, vi è una differenza considerevole rispetto alla previsione della perizia giurata attesa per gli iper ammortamenti dei beni di costo unitario superiore ad euro 500.000. Infatti - ai sensi dell’articolo 1, comma 11, l. n. 232/2016 - il fine della richiesta del documento non era il controllo ma la fruizione.
I tempi di rilascio della perizia non trovano precisazione né nella legge di bilancio 2020 né nella legge di bilancio 2021, seguite dalla circolare n. 9/E dello scorso luglio. Pertanto, non vi sono imposizioni normative in tal senso.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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