17/03/2022

Bonus Formazione 4.0: soggetti beneficiari e modalità di erogazione

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è destinato alle aziende che investono in attività formative che si basano sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. La Legge di Bilancio 2021 ha esteso tale misura e alla luce delle significative novità quest’ultima è divenuta ancora più vantaggiosa.

Tutte le imprese, tra cui gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali, in linea con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC) possono fruire del bonus Formazione 4.0. L’accesso a tale bonus è indipendente da:
• forma giuridica;
• dimensione aziendale;
• settore economico;
• regime contabile;
• modalità di determinazione del reddito.

L’accesso alla misura è precluso alle imprese in difficoltà – ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n.651/2014 - nonché alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n.231/2001. Inoltre, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, anche se occupano lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di accedere al credito.

Per quanto concerne le attività formative, si evidenzia che sono destinate al personale dipendente, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato, fermo restando che sia di tipo subordinato. Tra i destinatari sono inclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

In particolare, sono esclusi dalla formazione:
• i collaboratori legati all’impresa da contratti differenti da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato;
• i soci che percepiscono un compenso di natura parasubordinata;
• l’amministratore e gli organi del Cda,
• i tirocinanti;
• i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione.

Si rende noto che la formazione può essere erogata da formatori sia esterni che interni. Nei formatori esterni rientrano:
• soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma;
• università;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e istituti tecnici.

Per formatori interni, invece, si intende il personale dipendente ordinariamente occupato in ambito vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione.

In merito, l’Allegato A della legge n.205 del 2017 limita le ipotesi in cui sia necessario ricorrere a docenti “interni”, determinando che i soggetti preposti alla formazione siano ordinariamente occupati in uno dei tre ambiti aziendali indicati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018 ossia di personale impiegato ai settori di:
• vendita e marketing;
• informatica;
• tecniche e tecnologie della produzione.

Sono ammesse al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno dei tre ambiti sopra citati e che partecipi come docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. Tuttavia, in questo caso le spese ammissibili non possono superare il 30% della retribuzione complessiva annua che spetta al dipendente.

Infine, si chiarisce che la sede in cui viene erogata la formazione per essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del credito deve rispettare esclusivamente i requisiti soggettivi e non specifici requisiti strutturali.

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