21/11/2022

Bonus formazione 4.0 ridotto per i progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” (D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, in Legge n. 91/2022), i quali non soddisfano le condizioni previste, le misure del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente 4.0, sono diminuite al 40% e al 35%.

Sono, invece, aumentate le aliquote ordinarie del credito d’imposta per la formazione, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese (si veda anche l’articolo “Maggiorato il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0” del 19 maggio 2022).

Sono queste le novità rilevanti che riguardano l’agevolazione volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Le nuove aliquote del credito d’imposta - In virtù delle modifiche introdotte dal summenzionato “Decreto Aiuti”, quindi, il credito d’imposta in questione, è riconosciuto in misura del:
  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 30% delle spese ammissibili per grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
  • Come anticipato in premessa, con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 (18 maggio 2022), che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (in luogo del 70%) e al 35% (in luogo del 50%).

La misura del credito d’imposta è aumentata al 60% per tutte le imprese, invece, fermo restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

È, comunque, disponibile il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Detto modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dev’essere trasmesso in formato elettronico, tramite PEC, all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

In caso di problemi tecnici, il modello potrà essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.

Spese ammissibili - Per completezza, si ricorda che, sono ammissibili al credito d’imposta in esame, le seguenti spese:
  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  • Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Attività di formazione ammesse – Per quanto concerne le attività formative riguardanti il credito d’imposta in esame, si tratta di quelle relative a vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Le tematiche della Formazione 4.0, invece, sono le seguenti:
  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Ai fini dell’attuazione delle misure sopra descritte, si attende il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il quale dovrà individuare i soggetti che erogano le attività formative, nonché i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze che dovranno essere certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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