24/06/2022

Bonus formazione 4.0: potenziamento e certificazione

Il potenziamento del credito d’imposta 4.0 è definitivo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 50/2022, meglio conosciuto come “Decreto Aiuti”. Brevemente si ricorda che il Bonus formazione 4.0 presenta la finalità di fornire nuove competenze ai dipendenti di un’impresa con lo scopo di agevolarli nell’utilizzo delle nuove tecnologie, ormai sempre più presenti nella quotidianità non solo professionale ma
anche personale.

Di seguito, si riporta brevemente un riepilogo delle aliquote seguito dalle condizioni affinché si possa fruire dell’incremento agevolativo.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 passa dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e, dal 40 al 50 per cento per le medie imprese. Nulla varia, invece, per le grandi imprese, le quali, continuano a mantenere un’aliquota pari al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Quali sono le imprese che possono beneficiare dell’agevolazione? Il margine di utilizzo è abbastanza ampio, difatti, possono accedervi tutte le imprese aventi residenza nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni (di soggetti privi di residenza nel territorio nazionale), indipendentemente da quale sia il regime giuridico adottato, la dimensione, il settore economico di appartenenza, il regime contabile e il sistema di determinazione del reddito. Ne rimangono escluse tutte quelle imprese che, oltre ad essere destinatarie di sanzioni interdittive, presentano liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Quali sono le condizioni da rispettare affinché si possa fruire dell’intervento agevolativo?

Preliminarmente, la formazione dovrà essere erogata da un soggetto esterno all’impresa soggetto beneficiario della facilitazione, in secondo luogo, le competenze di base e specifiche dovranno essere accertate
(condizione essenziale).

L’accertamento delle competenze avverrà sia in un momento precedente all’avvio della formazione attraverso la somministrazione di un questionario mediante la piattaforma adibita, sia successivamente. Una volta preso atto della condizione formativa del lavoratore dipendente sarà l’ente formatore a stabilire il contenuto e la durata delle attività di formazione basilari e specifiche più adeguate all’impresa destinataria e
ai dipendenti che la compongono.

Conclusa la formazione sarà eseguito un test di prova al fine di verificare la reale acquisizione delle competenze, al quale, segue il rilascio di un attestato.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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