01/04/2022

Bonus formazione 4.0: la certificazione

Il comma 1 dell’articolo 6 del D.M 4 maggio 2018 dispone quanto segue “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

Si ritiene che il termine “apposita certificazione” si riferisca al presupposto che la relazione al bilancio rilasciata dal revisore ossia dal collegio sindacale o sindaco unico, il quale svolge anche l’incarico della revisione contabile, non è considerata sostitutiva della certificazione appositamente richiesta.

In merito la relazione dei Ministeri estensori della disposizione regolamentare precisano che ““l’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In tal senso, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, deve ritenersi che nella generalità dei casi l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio”.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare che qualora la società abbia il revisore contabile, non le spetterà l’incremento del credito d’imposta introdotto dal comma 2 dell’articolo 5 del citato decreto. Infatti tale articolo dispone che: “per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo articolo 6 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro”.

Tra l’altro si evidenzia che – ai sensi dell’articolo 4 – il credito d’imposta che corrisponde al sostenimento delle spese di revisione, anche se questa attività è svolta nell’anno successivo a quello di sostenimento dei costi agevolabili, fa riferimento a tale ultimo periodo d’imposta. Dunque, le spese di certificazione sostenute nel 2022 per l’attestazione dei costi sostenuti nel 2021 contribuiscono all’aumento del credito di imposta di tale ultimo periodo.

Considerando il contenuto dell’incarico di revisione sottoscritto dalle parti si può definire se possa essere oggetto di compenso extra o meno rispetto al corrispettivo pattuito per la revisione del bilancio.

Altresì non è ammessa la possibilità di corrispondere un eventuale compenso aggiuntivo al revisore incaricato per la maturazione del credito d’imposta. Tale considerazione in quanto si tratta di un’attività ben individuata ovvero l’attestazione delle spese sostenute secondo i termini fissati dalle disposizioni richiamate. Considerando tale attività la contribuzione di tali spese ai fini del credito è ammessa esclusivamente per le imprese che non sono soggette a revisione.

Il costo correlato all’attività specifica del revisore interno, in assenza di indicazioni e in virtù della normativa in tema di concorso della spesa di certificazione alla maturazione del bonus, non è assimilabile ai costi per i servizi di consulenza connessi al progetto formativo, i quali sono elegibili per la maturazione del credito d’imposta.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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