29/08/2022

Bonus formazione 4.0 in dichiarazione

Dopo il definitivo potenziamento del credito d’imposta dedito alla formazione 4.0 si propone una breve panoramica riguardo la sua indicazione in dichiarazione.

Come già ricordato in un precedente contributo il bonus ha come finalità la dotazione di nuove competenze ai soggetti lavoratori di un’azienda, con l’obiettivo di fornire loro una maggiore confidenza con quelle che sono le nuove tecnologie che variano e si migliorano giorno per giorno.

Preliminarmente, si ricorda che l’agevolazione oltre a non essere imponibile ai fini delle imposte indirette non contribuisce alla definizione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Per di più non incide sulla percentuale di detraibilità, o meglio, sul pro-rata delle spese e degli altri componenti negativi (sono esclusi gli interessi passivi, eccetto oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale).

Dunque, cosa devono fare le imprese in contabilità ordinaria? La procedura corretta richiede di operare una variazione in diminuzione. Ma, considerato che né il quadro RF dei modelli redditi né il modello IRAP prevedono una evidenza di tale variazione, cosa bisogna tenere presente? Di seguito un breve excursus di compilazione.

Nel quadro RF l’esclusione dell’imponibile del credito di imposta viene inserita nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” con il codice residuale “99”. Nel modello IRAP, invece, l’annotazione avverrà nel rigo IC57 “altre variazioni in diminuzione” con codice residuale “99”. E per le imprese individuali e le società di persone opzionali per la tassazione da bilancio? L’annotazione dovrà avvenire nei righi IQ35 e IP33.

Le imprese in contabilità semplificata e, parimenti quelle in regime forfettario, non devono annotare il bonus nei rispettivi quadri: RG nel primo caso e LM nel secondo. Perché? Le prime riportano nel quadro di riferimento i valori fiscalmente rilevanti, pertanto, considerato il bonus in esame non lo è, non vi è necessità alcuna di evidenziarlo. Le seconde, allo stesso modo, tengono conto oltre all’irrilevanza fiscale del contributo anche della loro modalità forfettaria di determinazione del reddito.

Per quanto riguarda la compilazione del Quadro RU e del Quadro RS, le imprese beneficiarie dovranno compilare quanto segue:
  • Quadro RU - nel rigo RU1 il codice è F7. A seguire i righi RU2, RU3, RU5 (colonna 3), RU6 (ammontare del credito utilizzato in compensazione, codice tributo 6897), RU8, RU10, RU12. Nella sezione IV, inoltre, dovrà esser compilato il rigo RU110 (colonna 1 – numero delle ore impiegate dai dipendenti nella formazione come discenti e docenti; colonna 2 – numero totale dei dipendenti che hanno svolto le attività di formazione in commento).
  • Quadro RS – sezione Aiuti di Stato, rigo RS401 con codice aiuto 54.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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