07/04/2022

Bonus formazione 4.0 e “sostenimento” delle spese

Il credito formazione 4.0 è stato introdotto al fine di agevolare le imprese nella formazione dei propri dipendenti. In particolare, quest’ultime possono fruire di un credito d’imposta – in misura proporzionata alla loro grandezza – utilizzabile in compensazione in base alle ore di lavoro che i dipendenti utilizzano per sviluppare o migliorare le loro competenze nell’Industry 4.0.

Tale agevolazione – nonostante le varie modifiche normative avvenute nel tempo - trova le proprie disposizioni applicative nel decreto ministeriale 4 maggio 2018.

A questo punto, ci si potrebbe porre una serie di domande relative alle modalità di fruizione del beneficio, tra le quali, per esempio, da quando è possibile utilizzare il credito in compensazione?

Stando a quanto stabilito dalla norma (art. 5) l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello del sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi previsti.

Ma cosa si intende con il termine “sostenimento”?

In ambito fiscale il termine potrebbe creare una serie di presupposti in contrasto tra di loro, in quanto, potrebbe riferire non solo a una logica di cassa, ma anche di competenza.

Di seguito una breve analisi. Basandoci su presupposti riferibili non solo ai principi dello stesso credito ma anche su quelli inerenti al buon senso si dovrebbe far riferimento ai criteri di determinazione del reddito caratteristici dell’impresa beneficiaria.
La relazione illustrativa al decreto tiene conto e chiarisce l’eccezione prevista per i costi di certificazione. Difatti, esclusivamente per i predetti costi, sebbene il loro “sostenimento” avvenga nell’esercizio successivo, sono considerabili nel medesimo periodo d’imposta agevolabile.

“Tale disposizione risponde a esigenze di semplificazione, considerando che, a stretto rigore, stando alle regole di competenza contabile, le spese in parola sono imputabili al conto economico del periodo in cui tale certificazione viene rilasciata e cioè del periodo successivo a quello agevolabile. Si tratta, per altro, di una soluzione già accolta nella prassi dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’analogia fattispecie concernente il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cfr. circolare n. 13/E del 27 aprile 2017)” .

Le predette parole riportate nella relazione lasciano trapelare che l’eccezione riferita ai costi di certificazione sia dovuta in presenza di una competenza successiva: la competenza contabile del costo. Quest’ultima legata all’esercizio successivo rende il costo sostenuto nell’esercizio successivo.

In un’altra occasione il termine “sostenimento” è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia, per esempio, nel caso del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
In buona sostanza, il Fisco con la circolare n. 20 del 2020 chiarì che le persone fisiche e gli enti commerciali dovevano riferire alla data di effettivo pagamento, dunque al criterio di cassa; i soggetti in regime di contabilità semplificata che optano per l’applicazione del criterio secondo cui si sceglie di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta) debbano fare riferimento alla data di registrazione del documento contabile; le imprese individuali, le società e gli enti commerciali e non che si trovano in regime di contabilità ordinaria, devono riferire al criterio di competenza.

In conclusione, in una concezione fiscale, il termine “sostenimento” è da intendersi basandosi sul criterio di determinazione del reddito che differisce a seconda che si tratti di imprese minori, di imprese che applicano il criterio di cui all’articolo 5 del DPR 600/1973 e di imprese in regime di contabilità ordinaria.

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