03/03/2021

Bonus Formazione 4.0: chi può accedere alla formazione e come viene erogata

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta per la formazione 4.0 destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo importanti novità che rendono la misura ancora più appetibile.
Possono accedere al bonus Formazione 4.0 tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), indipendentemente:


  • dalla forma giuridica
  • dalla dimensione aziendale
  • dal settore economico
  • dal regime contabile
  • dalle modalità di determinazione del reddito

Non possono accedere al credito i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, ancorché occupino lavoratori dipendenti.
I destinatari delle attività formative sono:


  • il personale dipendente, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato, purché di tipo subordinato, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;

Sono esclusi dalla formazione:


  • i collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato;
  • i soci che percepiscono un compenso di natura parasubordinata;
  • l’amministratore e gli organi del Cda;
  • i tirocinanti;
  • i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione.

I soggetti erogatori della Formazione possono essere:


  • Formatori esterni: soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma, Università, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e istituti tecnici superiori
  • Formatori interni: personale dipendente ordinariamente occupato in ambito vendita e marketing, Informatica e tecniche e tecnologie di produzione.

L’allegato A della legge n. 205 del 2017 delimita le ipotesi di ricorso a docenti “interni”, richiedendo che i soggetti preposti alla formazione siano ordinariamente occupati in uno dei tre ambiti aziendali previsti dall’Allegato A alla Legge di Bilancio 2018; deve dunque trattarsi di personale addetto ai settori:


  • vendita e marketing;
  • informatica;
  • tecniche e tecnologie della produzione.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno dei tre ambiti aziendali appena individuati e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Non sono richiesti specifici requisiti strutturali della sede in cui viene erogata la formazione, che per essere valida ai fini del riconoscimento del credito, deve rispettare esclusivamente i requisiti soggettivi.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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