22/03/2022

Bonus Formazione 4.0: aspetti fiscali e utilizzo in compensazione

Il bonus formazione 4.0 è una delle agevolazioni introdotte dal Piano Nazionale Transizione 4.0 2020-2022. Possono fruire di tale agevolazione:

• le imprese residenti nel territorio nazionale;
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
• gli enti non commerciali limitatamente all’eventuale attività commerciale svolta.

A tal fine risultano irrilevanti la forma giuridica, il settore economico di operatività e il regime contabile.

L’accesso a tale bonus è precluso alle imprese soggette a procedure concorsuali nonché a quelle in difficoltà ai sensi delle regole normative comunitarie.

Dalla normativa vigente si evince che il bonus non è imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP. Tra l’altro non risulta essere rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi differenti dagli interessi passivi, eccetto degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale.

Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 - nel momento in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’impresa beneficiaria rilascia l’apposita certificazione – il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dall’esercizio successivo a quello di sostenimento dei costi.

Altresì, la fruizione deve soddisfare i seguenti requisiti:

• l’assenza in campo all’impresa di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs 231/2001;
• il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il corretto assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta per la Formazione 4.0 può essere utilizzato per il pagamento di tutti i debiti che transitano per il modello F24 esposti in qualsiasi sezione dello stesso: debiti erariali, previdenziali e assicurativi, tributi locali e anche per effettuare dei tardivi pagamenti erariali fruendo del ravvedimento operoso (ex articolo 13 del decreto legislativo n.472/1997).

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 6/E del 17 gennaio 2019 ha introdotto il codice tributo 6897 che deve essere indicato nella sezione erario per la compensazione mentre l’anno di riferimento è quello di sostenimento delle spese.
Il credito d’imposta in oggetto possiede delle caratteristiche particolari rispetto ai crediti d’imposta che emergono dalle dichiarazioni fiscali. E’ irrilevante ai fini della concorrenza del limite massimo compensabile di 2 milioni di euro fissato dall’articolo 34, comma 1, della legge n.388 del 23 dicembre 2000. Inoltre, non si applica il limite di 250.000 euro inerente all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta inseriti nel quadro RU del modello dichiarativo.

Tra l’altro ai fini della compensazione del bonus formazione 4.0 non viene applicato il divieto di compensazione qualora ci siano ruoli erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro, come previsto dall’articolo 31 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010.

In conclusione, si evidenziano due ulteriori caratteristiche del credito d’imposta in esame: la possibilità di utilizzarlo indipendentemente dalla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere riportato e dell’apposizione del visto di conformità in dichiarazione, a prescindere dall’importo del bonus compensabile.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

Vuoi saperne di più?

Compila ora il form,
sarai ricontattato da un nostro operatore

contattaci subito