21/03/2022

Bonus formazione 4.0: aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

L’aspetto contabile del credito d’imposta – prorogato fino al termine del 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 1064, lett. i) e l), della legge 178/2020 – e la rappresentazione in bilancio che ne consegue derivano dalla qualificazione dei costi ammessi all’agevolazione.

Nel caso in cui i costi computati come base di calcolo del bonus siano spesati nell’esercizio di sostenimento secondo criteri di competenza - eventualità che si verifica frequentemente – il credito d’imposta rappresenta un contributo in conto esercizio. In tal caso, il credito d’imposta deve essere epilogato nella sezione A5 ‘altri ricavi e proventi’ del conto economico stilato in conformità allo schema codicistico predisposto dall’articolo 2425. Particolare attenzione dovrà essere posta a tale separata indicazione rispetto agli altri componenti positivi collocati nella stessa sezione.

Il principio contabile cui si fa riferimento chiarisce – in base a quanto precisato dall’OIC - che i contributi che riducono i costi della gestione caratteristica rappresentano contributi in conto esercizio. Qualora gli oneri sui quali è calcolato il bonus risultino completamente spesati a conto economico, sono, infatti, considerati tali.

Ai sensi della citata dottrina contabile “i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti”.

Nel caso in esame non è presente un provvedimento di concessione del credito d’imposta che indichi precisamente la data in cui ha avuto inizio il diritto alla sua fruizione.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dall’esercizio successivo a quello di sostenimento dei costi nel momento in cui il revisore legale dei conti dell’impresa beneficiaria rilascia l’apposita certificazione. Considerando questo principio di redazione del bilancio è necessario che i ricavi – in tal caso il contributo – siano correlati ai costi quali il contributo è commisurato. Dunque, lo stesso deve essere iscritto nel bilancio 2021 nel quale sono contabilizzati i costi sulla base dei quali è stato determinato.

Inoltre, i costi inerenti alla formazione del personale potrebbero essere considerati oggetto di capitalizzazione. In merito, l’OIC 24 precisa che rientrano tra le ‘spese di impianto e ampliamento’ anche i costi di start up nei quali sono inclusi quelli di addestramento del nuovo personale. Tra l’altro, i costi per la formazione 4.0 potrebbero anche essere correlati alla generazione interna di know how cioè costi di sviluppo.

Nei casi esposti, i costi agevolabili rientrano nella quantificazione delle immobilizzazioni immateriali rappresentati dalle seguenti voci:
• BI1: costi di impianto e di ampliamento;
• BI2: costi di sviluppo;
ossia BI3 ‘diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno’, dello schema di stato patrimoniale (ex art.2424 c.c).

Nel caso in cui il credito d’imposta da formazione 4.0 sia correlato alle menzionate immobilizzazioni immateriali altro non è che un contributo in conto impianti che deve essere rappresentato nella voce A5 del conto economico senza separata indicazione.

In conformità con quanto previsto dall’OIC, tali contributi possono essere contabilizzati utilizzando due metodi:
• diretto: il bene oggetto di agevolazione è iscritto al netto del contributo maturato a fronte del suo acquisto;
• indiretto: il contributo è contabilizzato nella voce A5 del conto economico ‘altri ricavi e proventi’ e rilasciato al conto economico in proporzione al piano di ammortamento del cespite agevolato.

Tuttavia entrambi i metodi non assumono rilevanza ai fini del risultato di esercizio9 e, di conseguenza, del valore del patrimonio netto.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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