29/08/2021

Bonus 4.0 per investimenti in beni strumentali: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha fornito diverse precisazioni sul bonus per investimenti in beni strumentali nuovi, disposto dall’art.1, commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 201), con la circolare 9/E pubblicata lo scorso luglio. Tale circolare, con le risposte ad interpello, ha chiarito alcuni aspetti.

Nel dettaglio, con la risposta 5.1.1 ha precisato che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In particolare, le imprese sono ammesse sia al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”, attribuito alle condizioni nelle misure stabilite dalla Legge di Bilancio 2021, sia al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, attribuito alle condizioni e nelle misure stabilite dalla citata legge 178/2020.

Dunque, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Con la risposta 5.1.2, in merito alla regolarità contributiva, fermo restando il rispetto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta, qualora alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Diversamente, il DURC “irregolare” preclude la fruizione del credito spettante.

Infine, con la risposta 5.6.3, il Fisco pone l’attenzione sull’attribuzione del credito d’imposta ai soci dei soggetti trasparenti, richiamando la risposta a interpello 85/2020, con la quale ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza. Le medesime considerazioni devono, pertanto, ritenersi valide anche con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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