08/11/2021

Beni 4.0 utilizzati promiscuamente: il ruolo del credito d’imposta

La maggior parte delle volte l’ambito soggettivo di applicazione dei crediti d’imposta viene trascurato.
Il beneficio del credito, infatti, non è sempre connesso a tutte le attività di investimento, pertanto, il trattamento di quest’ultimo e, conseguentemente, l’agevolazione ad esso collegata è un aspetto da considerare qualora quel bene venga destinato ad una molteplicità di utilizzi.
Si pensi, per esempio, ad un’associazione esercente similmente anche un’attività commerciale che effettua un investimento in un bene 4.0 (Allegato A, L. 232/2016) ammissibile al credito d’imposta nella misura del 50 per cento, il quale, verrà utilizzato sia ai fini dell’attività commerciale svolta, sia ai fini dell’attività istituzionale.
In precedenza, il Fisco ha chiarito che, nel caso in cui il professionista eserciti contemporaneamente attività commerciale ed effettui un investimento in un bene 4.0 ottenendo il diritto al credito d’imposta, debba provvedere sul piano contabile e documentale alla corretta separazione delle spese ammissibili ritenute importanti ai fini del calcolo del credito.
Il chiarimento dell’Agenzia, però, poco valore dà all’uso promiscuo del bene acquistato. In merito, ci si può chiedere quale sia il corretto comportamento da adottare.
Le strade da percorrere potrebbero esser due, ben distinte tra di loro. La prima, probabilmente quella più prudenziale ma allo stesso tempo estrema, consiste nel non richiedere il credito se l’utilizzo del bene non è esclusivo ai fini dell’attività ammissibile.
La seconda, invece, sembrerebbe esser quella più corretta ma più difficile da attuare. Infatti, considerato l’uso promiscuo avverrebbe una riduzione dell’ammontare del credito in base ad una stima della percentuale di utilizzo.
Super-ammortamenti – In riferimento, l’Amministrazione finanziaria ha inizialmente chiarito e poi riconfermato per i crediti d’imposta nella circolare n. 9/E del 2021, che il beneficio può riguardare anche gli enti non commerciali con riguardo all’attività commerciale eventualmente esercitata.
In conclusione, si precisa che non vi sono dei documenti ufficiali che chiariscano le modalità di applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ad uso promiscuo di un ente non commerciale che fruisce del bene per entrambe le attività (commerciale e istituzionale).
In mancanza di indicazioni specifiche, potrebbe trovare applicazione il parametro “generale” relativo all’articolo 144, comma 4 del TUIR.

Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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