23/06/2023

Assunzioni under 36: istruzioni Inps per la fruizione

La Circolare Inps n. 57 del 22.06.2023 fornisce i chiarimenti utili alla corretta applicazione nell’esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali annui a carico dei datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, che assumo a tempo indeterminato giovani (senza distinzioni di sesso) under 36.
Per contestualizzazione dell’argomento, ricordiamo che l’esonero contributivo è stato introdotto dall’art. 1 comma 10 della Legge n. 178 del 30.12.2020, “al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile”.
Oltre al requisito dell’età anagrafico, occorre tener conto di quanto segue:
  • si deve trattare di prima assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine già in essere;
  • l’assunzione deve essere posta in atto nell’arco temporale che va dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (il termine è stato così determinato dall’art. 1 comma 297 della Legge di Bilancio 2023 che ha prorogato di fatto l’intervento agevolativo a tutto il 2023);
  • il contratto può essere a tempo pieno o a tempo parziale;
  • l’agevolazione massima è quantificabile in € 666,66 mensile o € 21,50 giornaliera su una retribuzione annua superiore a € 25.000.

La durata dello sgravio contributivo (che ricordiamo è solo con riferimento ai contributi a carico del datore di lavoro e fino ad un limite massimo di € 8.000 – importo così elevato rispetto al precedente limite di € 6.000 annui dalla Legge di Bilancio 2023 – art. 1, comma 297) è di 36 mesi elevabile a 48 per i datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni nelle unità produttive ubicate nelle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Sono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro per contratti domestici per la particolarità del contratto.
Con riferimento al requisito anagrafico, essendo lo sgravio contributivo riservato agli under 36, il contratto (che deve essere il primo contratto a tempo indeterminato della vita del lavoratore) deve perfezionarsi con l’assunzione nell’anno del 35.mo anno di età. Superata la soglia del compimento del 36.mo anno di età prima che l’assunzione non sia stata perfezionata, la stessa non sarà agevolata.
Non rappresentano cause di diniego all’agevolazione contributiva:
  • il contratto di apprendistato non giunto a compimento (ricordiamo infatti che lo stesso si configura come contratto a tempo indeterminato con obbligo di formazione a tempo determinato);
  • il contratto intermittente (in quanto non garantisce la continuità della chiamata).

Con riferimento al datore di lavoro i requisiti da rispettare sono:
  • regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni di norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali ed eventualmente territoriali o aziendali;
  • rispetto delle norme di precedenza nelle assunzioni;
  • assenza di atti di sospensione per crisi o riorganizzazione aziendale;
  • assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi antecedenti l’assunzione agevolata ai danni di lavoratori con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva per procedura di riduzione di personale;
  • assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 9 mesi precedenti ai danni di lavoratori con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Fonte: © Team Formation – Riproduzione Riservata

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